F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 5) RECLAMO U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
5) RECLAMO U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO DI PIANCASTAGNAIO DAI SOSTENITORI DELL’A.C. CASOLI IN OCCASIONE DELLA GARA PIANESE/CASOLI DELL’1.6.2008
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. uff. n. 14/D del 19.2.2009)
In data 16.1.2009, l’Unione Sportiva Pianese A.S.D. adiva la Commissione Vertenze Economiche per chiedere all’A.S.D. Casoli il rimborso di una somma pari a € 5.029,20. Al termine della gara tra le due squadre, disputata l’1.6.2008 presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio, la reclamante lamentava un danno subito dall’ impianto sportivo. In seguito alla vittoria ai calci di rigore, i calciatori della squadra ospite si dirigevano verso il settore della tribuna riservato ai propri tifosi e, insieme a costoro, determinavano un cedimento delle reti di recinzione. L’ Unione Sportiva Pianese A.S.D. informava dell’accaduto il Comune di Piancastagnaio che, disposte le opportune verifiche, procedeva all’esecuzione dei lavori di riparazione ed emetteva una fattura, in data 5.9.2008, per l’ importo di € 5.029,20, Iva inclusa. Veniva precisato che il danno prodotto aveva reso necessario un intervento lungo le due file di recinzione, per una lunghezza complessiva di 102 m (ovvero 51 m per fila ). Per ottenere il rimborso della somma, la reclamante inviava all’ A.S.D. Casoli il 23.10.2008 e il 9.12.2008 richiesta di pagamento; in assenza di risposta, decideva di rivolgersi alla Commissione Vertenze Economiche. L’A.S.D. Casoli non presentava controdeduzioni. La Commissione, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 14/D del 19.2.2009, riteneva la società ospite responsabile per il danno cagionato alla prima rete, ovvero quella non adiacente al campo di gioco, per un’estensione di 40 m. Accoglieva, pertanto, parzialmente il ricorso e determinava in € 2.200,00, più Iva se dovuta, l’importo del rimborso. Il 16.3.2009, in esecuzione della delibera, l’A.S.D. Casoli procedeva al pagamento di € 2.200,00, senza versamento dell’Iva. Avverso la delibera, proponeva ricorso, ex art. 50, comma 9, C.G.S., in data 19.3.2009, l’Unione Sportiva Pianese A.S.D.. La società, sulla base del materiale probatorio offerto e di nuove allegazioni, intendeva dimostrare la responsabilità della controparte per il danno cagionato ad entrambe le reti e richiedeva il rimborso totale nella misura stabilita dalla fattura di cui sopra. Il 27.3.2009, l’A.S.D. Casoli inviava le proprie controdeduzioni. Ammessa la propria responsabilità nella misura accertata dal giudice di primo grado, la società negava la responsabilità per il danneggiamento delle ulteriori parti della rete di recinzione e contestava lo stato fatiscente della struttura. In data 9.4.2009, l’Unione Sportiva Pianese A.S.D. replicava alle controdeduzioni. Oltre a richiamare le conclusioni in precedenza effettuate, la ricorrente criticava lo stato di fatiscenza delle reti di recinzione e affermava l’idoneità delle stesse a contenere il comportamento di una tifoseria civile. Nessuna della parti chiedeva di essere sentita. La Corte, sulla base del materiale a disposizione, si riuniva per decidere il 20.4.2009. Innanzitutto, la Corte giudica inammissibile la proposizione di controdeduzioni da parte dell’Unione Sportiva Pianese A.S.D.. Il Codice di Giustizia Sportiva, infatti, legittima esclusivamente la controparte a inviare controdeduzioni, secondo il disposto dell’art. 50, comma 6; al contrario, manca qualsiasi norma che attribuisca il medesimo potere alla ricorrente. Le esigenze del contraddittorio, del resto, sono garantite dal comma 7 dello stesso articolo, che prevede la possibilità, per entrambe le parti, tramite richiesta rispettivamente nel ricorso e nelle controdeduzioni, di essere sentite; la replica, quindi, assume forma orale. Nel caso di specie, la società ospitante, oltre ad aver prodotto una risposta scritta, ha chiesto espressamente di non essere ascoltata. Nel merito, la qualificazione giuridica della fattispecie non risulta in discussione. Il C.G.S. prevede una responsabilità a titolo oggettivo in capo alla società per il fatto vuoi dei tesserati vuoi dei sostenitori, indipendentemente dal campo di gioco (art. 4 commi 2 e 3). Al fine di garantire una tutela maggiore a favore del danneggiato, infatti, la normativa federale fonda la responsabilità della società sulla base di un criterio d’imputazione che prescinde da elementi soggettivi (dolo e colpa); analogamente allo schema ex art. 2049 c.c., un soggetto viene chiamato a rispondere di un illecito per il tipo di rapporto esistente con un’altra persona. Le parti concordano con il giudice che i calciatori dell’A.S.D. Casoli e i suoi sostenitori abbiano tenuto una condotta manifestatamente negligente, fonte di un danno per le recinzioni del campo di gioco. La società, quindi, deve rispondere a titolo oggettivo per il fatto dei medesimi. La controversia sorge in relazione alla misura del danno prodotto. La Commissione Vertenze Economiche ha ritenuto che la condotta sopra descritta abbia causato esclusivamente un danneggiamento alla prima rete per 40 m; in particolar modo, rispetto alle prove offerte dalla reclamante (relazione di stima e documenti fotografici) e al Com. Uff. n. 179 della L.N.D. del 4.6.2008 (contenente la sanzione del Giudice Sportivo nei confronti dell’A.S.D. Casoli per il pagamento di € 1.000,00) dalla stessa richiamato, ha assunto maggior peso la relazione del Commissario di Campo, che segnalava un cedimento limitato a detta parte. La posizione del Giudice risultava appropriata alla luce del dettato normativo; il C.G.S., infatti, attribuisce forza di prova privilegiata agli “atti ufficiali” sia, in generale, nella valutazione delle condotte dei sostenitori (art. 35 comma 2.1), sia per la procedura davanti alla Commissione (art. 50 comma 5). Di conseguenza, a prescindere dalla documentazione fotografica, la relazione del Commissario di Campo imponeva di circoscrivere il danno alla prima rete. Davanti alla Corte, l’Unione Sportiva Pianese A.S.D., in aggiunta alle allegazioni precedenti, ha prodotto nuove immagini fotografiche ed un DVD, quest’ultimo, tuttavia non può trovare ingresso nel presente giudizio ex art. 35 C.G.S. Per quanto concerne le prime, invece, si osserva come le stesse offrono una differente e più completa visione dei lamentati danni alla recenzione che risultano evidenti in tutta la lunghezza della rete così come dedotto dalla reclamante. Con la conseguenza che il danno da risarcire deve essere quantificato nell’importo di € 5.029,20, Iva inclusa. La somma, determinata sulla base della fattura emessa dal Comune di Piancastagnaio, possiede i requisiti richiesti dall’ art. 50 comma 5 C.G.S. per la prova dei pagamenti e risulta congrua rispetto alla tipologia dei lavori eseguiti. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena) e per l’effetto ridetermina l’importo dovuto dall’A.C. Casoli nella somma complessiva di € 5.029,20 (cinquemilaventinove/venti) (I.V.A. inclusa). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 5) RECLAMO U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL"