F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 1) RECLAMO CALC. VITIELLO ANIELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
1) RECLAMO CALC. VITIELLO ANIELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL’ATTO DI SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF STIPULATO CON LA POLISPORTIVA CAMPOBASSO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 2/D del 23.7.08)
Con rituale e tempestivo reclamo il calciatore Aniello Vitiello adiva la Corte di Giustizia Federale per l’annullamento della delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D del 23.7.2008, che, in accoglimento delle istanze avanzate dalla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., aveva dichiarato nullo e privo di effetti l’atto di svincolo per accordo, ex art. 108 N.O.I.F., depositato presso il Comitato Regionale Molise in data 11.3.2008 ed asseverato dall’Ufficio Tesseramento in data 15.4.2008, in quanto la sottoscrizione del rappresentante legale della società istante era risultata apocrifa. Con il reclamo avanzato in questa sede, il calciatore deduce sostanzialmente che il modello di svincolo gli era stato consegnato già “regolarmente” completato, sottoscritto e timbrato. All’udienza del 4.12.2008 la Corte, ritenutane la necessita, rimetteva gli atti alla Procura Federale al fine di procedere all’accertamento dei fatti in ordine alle modalità di sottoscrizione e di consegna del documento di svincolo. Dalle indagini effettuate è risultato evidente che: 1) – la sottoscrizione apposta sul modulo in oggetto in rappresentanza della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. non è riconducibile al rappresentante legale della società; 2) – la data di sottoscrizione riportata sul modulo stesso è falsa, in quanto certamente successiva a quella della consegna del modulo stesso al calciatore. Tanto premesso, la Corte osserva come gli accertamenti disposti consentono di affermare con tranquillante certezza che il modulo di svincolo non era stato firmato dal legale rappresentante della società, ma dal Direttore Sportivo, che non aveva alcun potere rappresentativo. Per tale motivo lo svincolo era stato, correttamente, annullato dalla Commissione Tesseramenti, con ripristino del vincolo in favore della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Vitello Aniello. Trasmette gli atti alla Procura Federale per accertare eventuali profili di illegittimità nel comportamento del tesserato e della società interessata. Dispone altresì incamerarsi la tassa reclamo.
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