F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 4) RICORSO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

4) RICORSO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LECCE DEL 19.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 261 del 20.4.2009)

Con tempestivo e rituale gravame l’U.S. Lecce S.p.A. impugnava la decisione in epigrafe ritenendo eccessivamente afflittiva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al dirigente della compagine salentina signor Zanotti Marco per espressioni offensive rivolte all’indirizzo degli Ufficiali di gara. La tesi difensiva verte sia sulla dedotta mancata individuazione dei soggetti intervenuti nella discussione, unitamente allo Zanotti, sia sull’esistenza di una provocazione. Premesso che, in virtù di quanto emerge dall’attento esame degli atti prodotti, i fatti contestati sui quali fonda il qui impugnato provvedimento del Giudice Sportivo si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell’arbitro, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - rilevato che nel rapporto del direttore di gara signor Paolo Mazzoleni è testualmente rappresentato che “a fine gara mentre si faceva rientro nello spogliatoio venivamo avvicinati dal dirigente signor Zanotti Mario (Lecce) che ci diceva: ma cosa vi abbiamo fatto, volete mandarci in B, siete scandalosi! Insieme a lui altre due persone esclamavano: siete vergognosi e ridete pure, vergogna, fate schifo!”; - rilevato altresì che dal predetto rapporto del direttore di gara non si evince in alcun modo, né da altra documentazione versata in atti avente analogo valore probatorio, che il dirigente della società Lecce e le altre due persone intervenute, che dal contesto dei fatti per come rappresentati nel predetto rapporto non possono che ricondursi alla società stessa, “abbiano agito nell’erronea ritenuta sussistenza di una provocazione” (come sostenuto dalla difesa della società reclamante (cfr., testualmente, pag. 6 del reclamo), atteso che accadimenti di tale natura non sono stati registrati nei predetti atti; - ritenuto che la circostanza che il signor Zanotti, così come le altre due persone intervenute, abbiano pronunciato frasi ingiuriose con espressioni dal contenuto e dal significato gravi all’indirizzo dell’arbitro (ma anche, per quanto si arguisce dalle espressioni letterali utilizzate nella redazione del rapporto, all’indirizzo degli altri componenti della terna arbitrale) è stata pienamente confermata dalla documentazione esaminata e che le difese della società incolpata a titolo di responsabilità oggettiva non consentono di affievolire la gravità del fatto, neppure con riferimento alla contestata incertezza nell’indentificazione dei soggetti intervenuti insieme con il signor Zanotti, in virtù di quanto sopra si è osservato, né con riguardo all’applicazione del noto principio dell’ordinamento sportivo circa la responsabilità oggettiva della società i cui tesserati abbiano violato le norme dell’ordinamento sportivo ovvero del codice di giustizia sportiva (in particolare ai sensi ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.); - stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce. Dispone addebitarsi la tassa reclamo


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