F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 6) RICORSO DAL CALC. DANOTTI ANGELO, ATTUALMENTE NON

 

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

6) RICORSO DAL CALC. DANOTTI ANGELO, ATTUALMENTE NON TESSERATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.2.2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 93 E 94 NOIF

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008)

La decisione impugnata ha per oggetto l’avvenuto pagamento “in nero” da parte della società Giulianova Calcio di emolumenti al ricorrente, emersi da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente al periodo febbraio-marzo 2007. Con i primi due motivi di gravame, la difesa del Danotti eccepisce l’intervenuta prescrizione del procedimento sulla base dell’art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione. E ciò in quanto il predetto calciatore per la Stagione Sportiva 2007/2008 non era più tesserato per la soc. Giulianova, alle cui dipendenze era stato vincolato soltanto sino alla data del 30.6.2006. Ora, quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, non è da confondere il tempo nel quale sono avvenute le prestazioni che hanno dato luogo come corrispettivo al pagamento “in nero” per la loro remunerazione con la data in cui questo è, in effetti, avvenuto. Ed è stato, fra l’altro, al riguardo accertato dalla Guardia di Finanza che ogni tesserato non percepiva lo stipendio in relazione al mese od al periodo di effettiva spettanza, ma spesso il pagamento avveniva con importi arretrati anche di diversi mesi. D’altra parte, se è vero che le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati, non può non tenersi presente: a) che l’attività di verifica della Guardia di Finanza si è conclusa in data 23.5.2007; b) che, ai fini dell’indagine in questione, sin dall’8.10 2007 la Procura Federale aveva richiesto alla Lega Italiana Calcio Professionistico i dati relativi al censimento dei tesserati della società Giulianova Calcio S.r.l. per le Stagioni Sportive dal 2001 al 2007; c) che dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza acquisito in copia dalla Procura Federale risulta che per l’intero periodo dal 2002 al febbraio 2007 i mastri di conto “Debiti verso il personale”, “Cassa principale” e “Tercas” erano stati utilizzati per pagare non solo gli emolumenti ufficiali, ma anche quelli corrisposti fuori busta ai propri tesserati. Sicchè, anche a voler prendere in considerazione l’eventualità di una intervenuta prescrizione per la Stagione Sportiva 2005/2006, questa risulterebbe non ancora compiutamente maturata o comunque interrotta dall’attività inquirente tempestivamente già iniziata e poi compiutamente svolta. Con il terzo motivo lo stesso calciatore lamenta di non aver avuto notizia né del procedimento, né della condanna con cui esso si è concluso, per essergli stati gli atti relativi comunicati presso la sede della Ternana Calcio, società nella quale era stato tesserato sino al 30.6.2008, ma dalla quale si era successivamente svincolato. Sta di fatto che l’art. 8, comma 8, C.G.S. prevede alla lettera b) che la comunicazione degli atti possa essere effettuata presso la sede della società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento ed è quanto nella fattispecie è puntualmente avvenuto. La circostanza, poi, che la predetta società non si sia preoccupata di informare l’interessato è materia che pertiene ai rapporti fra di essi e non incide sulla validità della pronuncia emessa dalla Commissione Disciplinare. Nel merito, infine, non sembra da accogliere neppure la tesi sulla non cumulabilità delle fattispecie descritte rispettivamente all’art. 1 C.G.S. ed agli artt. 93 e 94 delle N.O.I.F.. La prima disposizione sancisce, infatti, l’obbligo di comportamento secondo i principii di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; le altre due, invece, il rispetto dei contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori professionisti. Ora è da considerare che la punibilità per l’inosservanza dei doveri di cui alla norma del Codice non è affatto una norma di chiusura, ma ha un sua autonoma ragion d’essere, in quanto può avvenire indipendentemente dall’esistenza e dal vincolo derivanti da pregresse convenzioni contrattuali. L’inosservanza di queste ultime, a sua volta, se nella maggioranza dei casi può dar luogo a fattispecie riconducibili anche a slealtà, scorrettezza e mancanza di probità non è da escludere che si realizzi anche in situazioni diverse da quelle. Cosicché ne risulta chiaramente evidenziata una sua distinta ricostruzione, corrispondentemente alla differenza di struttura, di ratio e di funzione che è predisposta a svolgere nel sistema dell’ordinamento sportivo. Né si presenta maggiormente persuasiva l’argomentazione che si basa sulla asserita percezione da parte del Danotti di non più di 543 euro che sarebbero da imputare non a retribuzione, ma a parte del rimborso per una serie di trasferte in precedenza debitamente autorizzate come spese di rientro a carico della società, da tale signor Enzo Cavallaro, “collaboratore” della società non meglio qualificato ed identificato e successivamente deceduto. La versione fornita appare, fra l’altro, in contrasto con il contratto depositato in fotocopia e redatto il 17 gennaio 2006, dal quale si evince la pattuizione conclusa con il vice presidente signor Quartaglia Gaetano per una ulteriore corresponsione di € 1.500,00 per “indennità trasferte” da comprendere comunque anch’essa nel compenso complessivamente concordato. La differenza fra la somma di € 2.512, 32 dedotta dalla Guardia di Finanza sulla base delle scritture contabili della società e quella di cui all’allegato 29, che indica al riguardo invece soltanto € 543,00, si deve con tutta probabilità al fatto che soltanto per quest’ultimo parziale versamento si è potuto procedere nella imputazione in quanto non caduto, come i precedenti, in prescrizione. Ma è evidente che, ai fini dell’accertamento sull’esistenza di una responsabilità per l’illecito commesso e contestato, occorre prendere in esame l’esistenza di un pagamento avvenuto fuori busta e non la sua entità e che contrattualmente, nonostante la tesi difensiva ora formulata, si trattava pur sempre di una voce da ascrivere a compenso. Da ultimo, è appena il caso di ribadire la irrilevanza di ogni censura svolta in relazione ad un preteso eccesso di rigore nella decisione in esame, posta a confronto con altre pronunce concernenti fattispecie che si pretendono analoghe. Sta di fatto che non esiste nel nostro ordinamento giuridico, ed in particolare in quello sportivo, il c.d. vincolo del precedente, che oltre tutto riceve in altri sistemi come quelli di tradizione anglosassone ove risulta praticato applicazioni meno ampie e generalizzate di quanto comunemente si ripete. Il ricorso si rivela, pertanto, infondato in ogni sua parte e come tale deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Danotti Angelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.


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