F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it   1) RICORSO DELL’A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO L


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

 

1) RICORSO DELL’A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGNORI MAFFEI DONATELLA E PECORINI PIETRO E AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, E 4 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3 NOIF

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.08)

Visto il preannuncio “di dichiarazione di reclamo” inoltrato l’8.11.2008 dall’ Avv. Pietro Pecorini, già Presidente dell’A.C. Sansovino S.r.l. nonché quello trasmesso in pari data dalla sig.ra Valentina Veltroni, Presidente A.C. Sansovino S.r.l. avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2008 della Commissione Disciplinare Nazionale; - viste le lettere del 15.1.2009 con le quali entrambi i soggetti di cui sopra, hanno dichiarato di voler rinunciare al reclamo; - ritenuto che siffatte rinuncie, quale espressione tipica dell’autonomia negoziale privata, fa venir meno l’intenzione delle parti di coltivare l’attivazione dello strumento processuale; - constatato che, ai sensi dell’art. 33 comma 8 C.G.S., i reclami, anche se solo preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa; - per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sansovino S.r.l. di Monte San Savino (Arezzo), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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