F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S.D. MOBILIERI PONSACCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
2) RICORSO DELL’A.S.D. MOBILIERI PONSACCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MOBILIERI PONSACCO CALCIO/FORCOLI DEL 14.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo premesso che con decisione adottata il 26.11.2008 (Com. Uff. n. 61), il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva la sanzione sportiva della penalizzazione di un punto in classifica alla società Mobilieri Ponsacco calcio per i fatti relativi alla gara del 14.9.2008 disputata da quest’ultima contro la U.S. Forcoli. L’episodio, da cui è scaturito il provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo, è stato determinato dal lancio di un oggetto, da parte dei tifosi della squadra ospite posizionati sotto la tribuna, che ha colpito un calciatore della U.S. Forcoli procurandogli un taglio sulla fronte tanto da essere trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Volterra dove gli fu diagnosticato un trauma contusivo alla regione frontale, con 3 giorni di prognosi. Avverso tale delibera ricorreva la società Mobilieri Ponsacco che, seppur ritenendo giusta e corretta la decisione adottata del giudice di prime cure, chiedeva alla Corte l’applicazione delle esimenti o, in via subordinata, delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S. per la collaborazione prestata al soccorso della persona lesa. Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo è infondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento. Stante la pacificità della ricostruzione dei fatti operata dagli Organi di Giustizia Sportiva, si rileva che le invocate esimenti o attenuanti non possono essere ritenute applicabili stante la natura indiscutibilmente grave del contegno posto in essere, non isolato ma inserito in una reiterata ostilità della tifoseria ai danni dei calciatori della squadra ospite, non essendoci, tra l’altro, prova in atti dell’asserito soccorso prestato al signor Brogi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mobilieri Ponsacco Calcio di Ponsacco (Pisa). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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