F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 5) RICORSO CALC. CHERUBINI GIANLUCA, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. CH

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

5) RICORSO CALC. CHERUBINI GIANLUCA, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.2.2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 93 E 94 NOIF

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008)

La decisione impugnata ha per oggetto l’avvenuto pagamento in nero da parte della società Giulianova Calcio di emolumenti al ricorrente, emersi da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente al periodo febbraio-marzo 2007. Con il primo motivo di gravame, la difesa del Cherubini deduce un error in iudicando per assenza di alcun vincolo di tesseramento nel periodo febbraio-marzo 2007 e quindi per carenza del presupposto per la sanzionabilità, affermando che “l’ipotetico incameramento delle somme in nero” sarebbe avvenuto in un arco temporale, nel quale tuttavia il calciatore aveva già risolto il 1.7.2006 il suo rapporto con la società di precedente appartenenza e nel successivo mese di ottobre anche quello di team manager con la stessa. L’argomento non ha pregio, in quanto l’illecito si riferisce nel suo rapporto causale al precedente periodo nel quale egli era indubbiamente collegato da uno specifico rapporto di dipendenza: se così non fosse si tratterebbe evidentemente di elargizioni avvenute sine causa. Nè, in quest’ordine di idee, è possibile far leva su una eccezione di intervenuta prescrizione, poiché questa non prende data dal momento in cui si maturano le ragioni per le quali i pagamenti sono stati effettuati, bensì dal tempo in cui l’illecito è stato commesso e l’atto di deferimento della procura federale testualmente conferma al riguardo che “è stato ulteriormente accertato che ogni tesserato non percepiva lo stipendio in relazione al mese o al periodo di effettiva spettanza, ma spesso il pagamento avveniva con importi relativi a stipendi arretrati, anche di diversi mesi”. Con il secondo motivo, il ricorrente tenta di far leva su attestazioni rilasciate dal signor Domenico Angelozzi e del signor Claudio Di Giustino, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale della stessa società all’epoca dei fatti e come tali il primo anch’egli deferito a seguito delle stesse indagini compiute dalla Guardia di finanza per i fatti in questione. Senonchè a fronte degli ampi, dettagliati ed esaurienti elementi di accusa formulati nel rapporto della Guardia di Finanza ed assunti dalla Commissione Disciplinare a base della decisione impugnata, quast’ultima non appare seriamente censurabile nella parte in cui motiva che le argomentazioni difensive del Cherubini non sono state supportate da idonea documentazione. Sulla base delle predette motivazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto calciatore Cherubini Gianluca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.


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