CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 –  Marcello Ambrosino  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori Prof. avv. Domenico La Medica Pre

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 –  Marcello Ambrosino  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai signori

Prof. avv. Domenico La Medica Presidente

Prof. avv. Angelo Piazza Arbitro

Prof. avv. Ferruccio Auletta Arbitro

nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato lo Sport, con sede in Roma, ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0473 del 20.3.2009) promosso da: Dr Gianluca Paparesta, rapp.to e difeso dall’Avv.to Gianluigi Pellegrino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Roma, corso Rinascimento n.11, attore contro Associazione Italiana Arbitri - AIA, in persona del legale rapp.te p.t., Marcello Nicchi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Po n. 9 convenuta e nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rapp.te p.t., dr Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Roma, via Panama n. 58 altra convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 4 luglio 2008 il Comitato Nazionale dell’A.I.A. ha approvato all’ unanimità la relazione di fine stagione della Commissione arbitri per i campionati nazionali di serie A e B (C.A.N.) e le relative proposte dei nuovi ruoli arbitrali di specifica competenza, disponendo la dismissione, per normale avvicendamento tecnico, tra gli altri, dell’associato arbitro effettivo Gianluca Paparesta. Gianluca Paparesta, ritenendo la determinazione dell’A.I.A. caratterizzata da illegittimità, ha proposto istanza di arbitrato chiedendo alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I. di «dichiarare illegittima, annullandola e comunque privandola di efficacia, per come adottata, la dismissione dai ruoli C.A.N. dell’istante con ogni determinazione consequenziale». L’A.I.A., convenuta insieme alla F.I.G.C., contestava la domanda osservando che l’ avvicendamento dell’istante dai ruoli della C.A.N. era derivato da una scelta tecnica legittimamente compiuta dagli organi a cui la normativa federale assegna il compito di formare gli organici arbitrali e organizzare l’attività dell’associazione. Si sarebbe trattato, pertanto, secondo l’A.I.A., di una scelta tecnico-organizzativa, come tale sottratta al sindacato arbitrale. Costituito il Collegio, questo riteneva la controversia arbitrabile a norma dell’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., stante che «gli arbitri sono tesserati della F.I.G.C. e associati dell’A.I.A.» (art. 38 Reg. A.I.A.) onde «più di due parti s[o]no vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato» e, in concreto, la controversia risultava promossa nei confronti di A.I.A. e di F.I.G.C. Il Collegio, quindi, ne esaminava il merito al fine di «accertare la legittimità o meno del potere esercitato dall’A.I.A. nei confronti di G. Paparesta». E ne concludeva nel senso che «le caratteristiche dell’avvicendamento […] esclud[evano] che tratta[va]si, in particolare quanto a G. Paparesta, di determinazione organica non conforme al dovere di lealtà e buona fede nell’ attuazione del rapporto associativo», «la determinazione sub judice appare[ndo] connotata dalla piena rispondenza alle regole, oltre che di competenza, di ragionevolezza, proporzionalità, coerenza, compiutezza informativa e paritario trattamento, onde alcun vizio di sviamento finalistico del potere attribuito all’organo che ne [era stato] autore [poteva] rilevarsi». Il Collegio, definitivamente pronunciando in data 13 ottobre 2008, provvedeva a «rigetta[re] le domande proposte dal dr Gianluca Paparesta». Il dr G. Paparesta ha impugnato il lodo avanti il T.A.R. del Lazio, domandandone l’annullamento e, con questo, l’anticipazione in via di urgenza dei pertinenti effetti. Il G.A., come dichiara il dr G. Paparesta, «con ordinanza 6016/08 ha accolto la relativa istanza cautelare», e «la decisione cautelare è stata confermata dal Consiglio che ha rigettato l’appello di AIA e FIGC, con ordinanza VI sez. n. 559/09»: su tali premesse (testualmente riprese da pg. 14 della «istanza di arbitrato» n. 473 del 20 marzo 2009 da cui muove la presente decisione) è intervenuta da parte dell’A.I.A., in data 18 febbraio 2009, la nuova delibera «con la quale il Comitato Nazionale ha approvato la proposta dell’organo tecnico di confermare l’avvicendamento del Paparesta» (pg. 1), considerando che il vizio del procedimento rilevato (in sede di delibazione sommaria) dal G.A. era stato quello di avere «il Comitato Nazionale […] provveduto invece in assenza di proposta, tale non potendosi qualificare la generica richiesta di valutazione dell’opportunità di riduzione dell’organico». Sennonchè, il dr G. Paparesta viene ora censurando altresì la delibera assunta in adempimento del dovere di conformarsi al provvedimento giurisdizionale poiché l’A.I.A. -egli assume- «si è limitata a proporre la conferma dell’illegittimo avvicendamento» (pg. 2), così che «ancora una volta la valutazione tecnica [è] stata inammissibilmente negata con assunzione di nuova odiosa determinazione» (pg. 3). Dunque, G. Paparesta -benchè nel dichiarato «convincimento dell’istante che il nuovo atto ora intervenuto possa essere portato anche direttamente innanzi al giudice investito della questione (il giudice amministrativo)»- ha proposto domanda di arbitrato onde consentire che l’adito Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport «voglia dichiarare invalido perché illegittimo l’avvicendamento per come disposto». Hanno resistito l’A.I.A. e la F.I.G.C., entrambe concludendo in via preliminare per l’inammissibilità della domanda di arbitrato, quindi per il rigetto di essa nel merito, assumendo in limine litis che le sopravvenute determinazioni appaiono come atti «inidonei a provocare l’insorgenza di un’autonoma vertenza» -vertenza «che è già stata interamente scrutinata e definita nei suoi aspetti di merito»- e sopra i quali un giudizio di «rispondenza agli obblighi conformativi dell’attività svolta in sede di esecuzione del decisum cautelare» non trova sede diversa da quella del G.A. Costituitosi il Collegio in epigrafe a norma dell’art. 6, comma 3, del Codice per i giudizi avanti al T.N.A.S., le parti, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione alla udienza tenutasi in data 4 giugno 2009, hanno -concordandovi gli Arbitri proceduto seduta stante nella discussione a norma dell’art. 21, comma 2. Le parti hanno pure convenuto di prorogare al 10 agosto 2009 il termine di pronuncia del lodo, autorizzando la pubblicazione anticipata del dispositivo. Riunito in conferenza personale degli arbitri, il Collegio ha deliberato all’unanimità la decisione per i seguenti MOTIVI La domanda di arbitrato, avanzata ai sensi dell’art.30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C., non è ammissibile. La delibera presa in data 18 febbraio 2009 dall’A.I.A. in funzione di adeguamento all’ ordinanza cautelare del Tar per il Lazio–sez. III ter, assunta in data 18 dicembre 2008 nel corso del giudizio di impugnazione del lodo contrattuale inter partes del 13 ottobre 2008, fa sì che nella fattispecie si controverta, adesso, di sola «esecuzione dell’ordinanza cautelare» del Giudice amministrativo, e ciò sia alla luce delle prospettazioni contenute nella domanda che delle difese delle parti convenute. Le relative questioni devono trovare la loro sede di decisione nel corso del giudizio amministrativo. Invero, ai sensi del novellato art. 21, penultimo comma, L. n. 1034/1971, è esperibile giudizio di ottemperanza con specifico riferimento ai provvedimenti cautelari emessi dal Giudice amministrativo. Qualsivoglia contestazione che intenda censurare la suddetta delibera assunta dall’ A.I.A., in adempimento del dovere di conformarsi all’ordinanza emessa dal T.A.R. Lazio, deve, quindi, ritenersi inerente allo stesso Tribunale Amministrativo e al pertinente potere di «ottemperanza», cioè di disporre «le opportune disposizioni attuative», secondo un principio di immedesimazione del giudice dell’attuazione nell’autore del provvedimento cautelare attuando (art. 669 duodecies c.p.c.): autore che, giusta l’art. 818 c.p.c., non può in linea di principio identificarsi negli arbitri. Del resto, l’art. 21, penultimo comma, L. n. 1034/1971, codificando il principio di piena effettività della tutela cautelare concede al Giudice amministrativo il potere di decidere nel merito, per verificare quali siano le misure più idonee al fine di garantire la tutela interinale della situazione soggettiva lesa. E tale competenza si intende attribuita con specifico riferimento sia ai casi di mancato adempimento, sia ai casi in cui l’inottemperanza al contenuto conformativo dell’ordinanza sia da ritenersi soltanto parziale. Peraltro, la possibilità di immediata adizione del G.A., pur nella progressione della «sequenza procedimentale» (cfr. Tar Liguria - Genova, I, 15 gennaio 2009, n. 66) realizzatasi con la delibera dell’A.I.A. del 18 febbraio 2009, non è revocata in dubbio neppure dalla parte istante, che, per il controllo giudiziale della attività di conformazione al dictum cautelare, potrà quindi ancora riferirsi al medesimo G.A., l’unico capace di conoscere, allo stato, della controversia tra le parti, anche quando la delibera dell’ A.I.A. del 18 febbraio 2009 fosse da identificare come uno di quegli atti «adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti»; invero, «l’istituto dei motivi aggiunti si addice anche al caso di riesercizio del potere amministrativo stimolato da una statuizione cautelare del giudice» (Tar Calabria – Reggio c., 19 settembre 2003, n. 1155, in Foro amm. – Tar, 2003, 2751). La assoluta novità e singolarità delle questioni trattate giustifica la sopportazione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva in pari misura tra le parti. I diritti degli arbitri sono liquidati in dispositivo a norma dell’art. 26, comma 4, del Codice. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «istanza di arbitrato» pervenuta in data 20 marzo 2009, prot. n. 473, così provvede: • dichiara inammissibile l’ «istanza di arbitrato» proposta dal dr Gianluca Paparesta; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, liquidati in € 2.000,00, nonché dei diritti amministrativi di spettanza del C.O.N.I.; • manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, presso gli uffici del T.N.A.S., in data 4 giugno 2009 e 1° luglio 2009, e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Domenico La Medica F.to Angelo Piazza F.to Ferruccio Auletta

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