F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CGF del 02 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 14 luglio 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL SIG. ALBERTI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CGF del 02 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 14 luglio 2009 www.figc.it

2) RICORSO DEL SIG. ALBERTI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 28.2.2010 SEGUITO GARA COPPA ALLIEVI PROFESSIONISTI – FASE ELIMINATORIA MELFI/AVERSA NORMANNA DEL 14.6.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto, l’allenatore Giuseppe Alberti ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione resa nei suo confronti dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui a Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Melfi/Aversa Normanna del 14.6.2009, infliggeva al ricorrente la squalifica fino al 28.2.2010 per aver attivamente partecipato ad una rissa fra tesserati delle due squadre nel corso della quale aveva ripetutamente colpito l’allenatore avversario. A motivo del proposto gravame il medesimo ricorrente deduce: a) un profilo personale e professionale ineccepibile, avendo sempre osservato la massima correttezza nei comportamenti sociali, meritando ampi e numerosi attentati come da documenti in atti; b) l’errore di fatto in ordine al proprio effettivo coinvolgimento nella rissa accaduta al termine della gara in questione; c) il difetto del principio di eguaglianza e proporzionalità nella irrogata sanzione. Ribaditi i motivi d’appello in sede di discussione orale, a parere della Corte il ricorso merita parziale accoglimento. Mentre da un lato appaiono del tutto irrilevanti ai fini del decidere le precedenti condotte ed i meriti conseguiti dall’Alberti, dall’altro restano pacificamente inammissibili le testimonianze scritte

rassegnate con l’atto introduttivo del grado per contrastare le risultanze del referto arbitrale che, viceversa, va particolarmente apprezzato per la dettagliata esposizione degli eventi. Ritiene tuttavia la Corte di poter accogliere l’impugnazione sotto il profilo della sproporzione della sanzione. Ed invero altri tesserati, protagonisti di condotte antiregolamentari più gravi di quella contestata all’Alberti per essere coinvolti in più episodi nella rissa di fine gara, sono stati sanzionati in misura pari a quella inflitta al ricorrente che, tanto nel rapporto arbitrale quanto nella stessa motivazione dell’impugnata decisione, risulta protagonista di uno solo dei comportamenti oggetto di sanzione. Alla luce del rassegnato rilievo, appare evidente la denunciata sproporzione: ritiene pertanto la Corte, in parziale modifica della squalifica inflitta al ricorrente, di ridurla al 31.12.2009. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Alberti Giuseppe, riduce la sanzione della squalifica inflitta al 31.12.2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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