F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it 6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ESP

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it

6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ESPOSITO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.2.2014 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE SENAGO CALCIO/BRIOSCHESE DELL’1.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Monza – Com. Uff. n. 24 del 5.2.2009 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 31 del 19.2.2009)

Con reclamo del 10.6.2009 Giovanni Esposito, tecnico della società Senago Calcio, chiedeva la revocazione della pronuncia con la quale il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Monza, pronuncia confermata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia gli aveva inflitto la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. in relazione al comportamento tenuto nel corso della gara disputata dalla sua società contro la Brioschese. Veniva dedotto che la pronuncia impugnata sarebbe stata affetta dal dolo dell’arbitro nella redazione del proprio referto e dall’omesso esame di un fatto decisivo. Ciò premesso la Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è inammissibile sotto il profilo della insussistenza delle condizioni legittimanti la sua proposizione che, lungi dal risolversi nella prospettazione di fatti accertatamene sussistenti in contrasto con quelli sui quali si era basata la

decisione impugnata, si pongono soltanto come motivi o profili di riesame, a questa Corte e in questa sede preclusi. Va disposto l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Esposito Giovanni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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