F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it 7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D.
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it
7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA C5/FUTSAL CARMENTA DEL 6.12.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 282 del 18.12.2008 – Delibera Corte di Giustizia Federale del 28.1.2009 – Com. Uff. n. 101/CGF del 28.1.2009)
Nel giudizio di primo grado la A.D.S. Petrarca Padova Calcio a Cinque ha chiesto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 a carico della società A.S.D. Futsal Carmenta per avere schierato nella gara del 6.12.2008, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque 2008/2009, Girone B, il calciatore Secchi Luiz Paulo in posizione irregolare di tesseramento, oltre che in carenza del Certificato di trasferimento internazionale. Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, in quanto dai riscontri effettuati presso il competente Ufficio Tesseramenti è emerso che il calciatore in narrativa risulta tesserato presso la società Futsal Carmenta dal 71.10.2008. Proposto appello per lo stesso motivo, la Corte di Giustizia Federale, IV Sezione, ha rigettato il reclamo ritenendo che la decisione del Giudice di prime cure fosse fondata sulle risultanze dei riscontri effettuati presso il competente ufficio tesseramenti in base alle quali il calciatore era tesserato in Italia presso la società appellata e che siffatta attestazione, fino a prova contraria, fosse destinata a fare fede e ad avere effetti vincolanti. Tuttavia, la sezione, ritenendo che nel vigente sistema l'attestazione dell'ufficio tesseramenti si fonda unicamente sulla dichiarazione della parte interessata di trovarsi nelle condizioni previste dall'ordinamento e in presenza di ragionevoli dubbi circa la veridicità della dichiarazione resa dalla parte medesima, ha inviato gli atti alla Procura Federale, affinché esperisse le indagini del caso. Esperite le indagini, la Procura federale ha deferito la società Futsal Carmenta e il calciatore Paulo Luis Secchi alla Commissione Disciplinare Nazionale. Quest'ultima, dopo aver riscontrato il comportamento antiregolamentare del tesserato, in quanto lo stesso non avrebbe mai riferito di essere stato tesserato presso la federazione brasiliana e solo dopo l'indagine della Procura Federale avrebbe ammesso di essere già stato tesserato per una società appartenente ad una federazione estera, ha inflitto al calciatore la sanzione della squalifica per mesi sei e alla società quella della ammonizione, per responsabilità oggettiva. Sulla base di quest'ultima pronuncia, la società Petrarca Padova ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S., deducendo l'emersione di fatto nuovo, rappresentato dal riconoscimento di responsabilità e di irregolarità relativamente al tesseramento del calciatore Secchi, e chiedendo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a) del medesimo Codice. Il ricorso è ammissibile e fondato nel merito. La sezione osserva che l'irregolare tesseramento del calciatore, così come accertato e sanzionato dalla Commissione Disciplinare, può essere ricondotto a più di una delle ipotesi previste dall'art. 39 C.G.S., a seconda che si consideri la decisione della Commissione Disciplinare come un documento che la parte non ha potuto produrre nel precedente procedimento, oppure si consideri l'irregolare tesseramento come un fatto di cui non si è potuto conoscere sempre nel precedente procedimento, oppure si consideri la dichiarazione del calciatore e della conseguente attestazione dell'ufficio tesseramento quali prove riconosciute false dopo la decisione. Tuttavia la sezione ritiene di dover qualificare la fattispecie come un fatto di cui non si è potuto conoscere nel giudizio precedente, in quanto l'attestazione dell'ufficio tesseramento poteva essere superata solamente attraverso la prova della falsità della dichiarazione del calciatore; prova che non era nella disponibilità della società ricorrente e che doveva essere accertata in un apposito procedimento, così come è poi avvenuto. Il fatto, dunque, dell’irregolare tesseramento non può che essere posto a carico della società che ha utilizzato il calciatore, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a). Infatti, le norme indicate prevedono la responsabilità oggettiva della società per fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, con la conseguente perdita della partita in cui si è verificata l'irregolarità per il punteggio di 0-6. In conclusione il ricorso per revocazione va accolto, la sentenza va cassata, con la conseguente irrogazione della sanzione della perdita della partita in oggetto con il punteggio di 0-6. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova e infligge alla società Futsal Carmenta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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