F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO CALCIO PADOVA SPA AVVERSO LE SANZIONI: – AMME
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it
2) RICORSO CALCIO PADOVA SPA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 12.000,00 ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE A TUTTO IL 31.8.2009 AL SIG. DE FRANCESCHI IVONE, - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FILIPPINI ALBERTO, INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF/FINALE GARA DI RITORNO PRO PATRIA/PADOVA DEL 21.6.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 188/DIV del 22.6.2009)
Con ricorso ex art. 37 C.G.S., il Calcio Padova impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Comunicato in epigrafe per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Pro Patria che si è disputata a Padova il 21.6.2009 per effetto dei quali venivano comminate le sanzioni dell’ammenda di € 12.000,00 alla società, l’inibizione a tutto il 31.8.2009 al sig. Ivone De Franceschi e la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Alberto Filippini. I fatti, oltretutto numerosi ed alcuni abbastanza gravi, sono consistiti nell’aver i sostenitori della squadra reclamante, dopo aver introdotto ed acceso fumogeni in campo avversario, danneggiato le strutture dell’impianto sportivo a loro riservate ed aver intonato in campo insulti anche di carattere discriminatorio razziale verso un calciatore della squadra avversaria, oltre all’aver profferito ripetutamente frasi offensive e minacciose contro l’arbitro; il tutto risulta dettagliatamente attestato dagli allegati al referto arbitrale. Il Padova Calcio chiedeva l’attenuazione della sanzioni ritenute sproporzionate rispetto alle responsabilità reali. Il reclamo non può essere accolto e pertanto la sanzione inflitta deve essere senz’altro confermata. Le violazioni poste in essere dai soggetti sanzionati hanno integrato gli estremi dell’art. 12 commi 5 e 6 C.G.S. che disciplina la prevenzione degli atti violenti laddove le società rispondono del comportamento delle persone coinvolte nell’esercizio delle attività di gara che sono sempre tenute in ogni caso a rispettate le buone di regole di condotta sportiva che invece, nel caso in particolare che qui occupa, sono state ripetutamente violate e connotate da comportamenti censurabili sul piano disciplinare. La sanzione comminata dunque non può essere né ridotta né eliminata in ragione della necessità oggettiva di esercitare l’opportuna autorità da parte del sodalizio che ha il preciso compito di garantire la correttezza del comportamento di tutti i propri componenti, dai tifosi ai dirigenti ed ai giocatori, nonché di svolgere a tal fine la necessaria attività preventiva finalizzata al preciso scopo di impedire il verificarsi di eventi offensivi di siffatta portata. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova in tre distinti appelli, li respinge. Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.
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