F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 12/CGF del 28 luglio 2009 www.figc.it 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ALBERT

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 12/CGF del 28 luglio 2009 www.figc.it

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ALBERTI GIUSEPPE AVVERSO LA CONFERMA DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010, SANZIONE INFLITTAGLI SEGUITO GARA COPPA ALLIEVI PROFESSIONISTI – FASE ELIMINATORIA MELFI/AVERSA NORMANNA DEL 14.6.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 1/CGF del 2.7.2009)

Alberti Giuseppe, allenatore della Melfi S.r.l. ha presentato un ricorso teso alla revocazione di una parte della decisione emessa da questa Corte su reclamo della società suindicata, decisione che, tra l’altro, confermava la squalifica fino al 28.2.2010 a lui inflitta dal competente Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico (Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009) per condotte antiregolamentari poste in essere da esso ricorrente in occasione della gara Melfi/Aversa Normanna

giuocata il 14.6.2009 per la fase eliminatoria della Coppa Allievi Professionisti. Sostiene che la Corte sarebbe incorsa in “errore di fatto” in quanto con precedente denuncia adottata a seguito di un reclamo autonomamente avanzato da esso Alberti in data 2.7.2009, aveva parzialmente accolto le ragioni del reclamante riducendo il periodo di squalifica al 31.12.2009. Il ricorso è ammissibile e va accolto. Ed invero quanto lamentato dal ricorrente trova inconfutabile conferma nella documentazione prodotta da cui risulta, con solare evidenza, come la decisione riguardante l’Alberti, assunta in data 9.7.2009, a causa di un vero e proprio “lapsus calami” configga con la pronuncia precedente del 2.7.2009. All’errore va pertanto posto rimedio annullando quella parte della delibera del 9.7.2009 oggetto dell’istanza in esame e confermando la decisione, adottata in precedenza, di riduzione della sanzione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Alberti Giuseppe, lo accoglie nel merito e, per l’effetto, conferma la riduzione della squalifica al 31.12.2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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