F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CGF del 21 luglio 2009 1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL’ART. 49 LETT. C) N.O.I.F. IN MA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CGF del 21 luglio 2009

1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL’ART. 49 LETT. C) N.O.I.F. IN MATERIA DI RIPESCAGGI E/O SOSTITUZIONI

La questione interpretativa sottoposta all’esame di questa Corte verte in tema di applicazione dell’art. 49, N.O.I.F, e riguarda essenzialmente il modo in cui debba essere inteso l’ordine ivi previsto per il subentro nel Campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico – II Divisione, qualora una società avente diritto alla relativa ammissione vi rinunci o non sia in possesso dei requisiti a tal fine richiesti. Ed è una questione la quale si concentra essenzialmente sull’interrogativo se e come i criteri di priorità dettati dalla citata disposizione debbano coordinarsi con un meccanismo il quale prevede una fase di play off successiva ed ulteriore rispetto a quella che si svolge all’interno dei singoli gironi del Campionato Nazionale Dilettanti. Il problema è cioè se il riferimento letterale nell’art. 49 cit. alla «vincente finale play off» deve intendersi riguardare quella fase dei play off che si svolge all’interno di ogni singolo girone oppure l’altra, successiva, che rileva al fine di individuare le società da promuovere. Deve anche segnalarsi che questa alternativa coinvolge, in termini più ampi, il senso generale della disposizione e la maggiore o minore incidenza da riconoscere alle modificazioni con essa apportate alla disciplina previgente. Essa infatti si riferiva ad una «successione in classifica», evidentemente da intendere con riferimento ai singoli gironi: sicché per adottare la prima soluzione si dovrebbe ritenere che i play off cui ora ci si riferisce sono quelli che servono poi a definire le classifiche dei gironi medesimi; mentre, adottando la seconda soluzione, si giungerebbe a riconoscere una autonomo valore ai play off stessi, ed allora riconoscendo rilevanza ai fini qui considerati a tutte le fasi in cui si svolgono. Ciò considerato in via generale, sembra a questa Corte che soluzione preferibile sia la seconda, in quanto la più adeguata al nuovo sistema risultante dalla riforma dei campionati, con in particolare la scelta di valorizzare il meccanismo dei play off, e dalla conseguente modifica dell’art. 49 cit. il che, bisogna aggiungere, giustifica l’inutilizzabilità dei precedenti in argomento della Corte Federale. In tal senso appare decisiva una considerazione letterale: che il n. 3 dell’art. 49, comma 1, lett. c), N.O.I.F., si riferisce, come criterio residuale di priorità, ad «altre società del medesimo campionato, secondo una graduatoria redatta in base ad apposito regolamento della L.N.D.- Campionato Interregionale». Tale formula, che implica in effetti l’esigenza di redigere un’apposita graduatoria e prima ancora l’adozione di un regolamento in grado di fornire i relativi criteri, distingue nettamente il sistema rispetto a quello previgente, il quale invece si riferiva ad una «successione in classifica», e perciò non richiedeva altro che una meccanica utilizzazione dei risultati sportivi nell’ambito del singolo girone. Ne deriva, in termini generali, che la prospettiva adottata dalla nuova disposizione considera vicende sportive esterne rispetto a quelle verificatesi nei singoli gironi (poiché, lo si ribadisce, non si porrebbe altrimenti l’esigenza di un’apposita graduatoria). Con la conseguenza, se così è, che sarebbe quanto meno contraddittorio adottare una prospettiva diversa per definire i criteri di priorità individuati nei nn. 1 e 2 della stessa disposizione: l’esigenza in definitiva di individuare i play off di cui ivi si discorre nelle fasi successive costituite dai triangolari e poi dalle semifinali e dalla finale. Né questa conclusione potrebbe ritenersi smentita dal rilievo che la stessa disposizione impone che la segnalazione delle società subentranti avvenga «per ciascun girone». Anche da un punto di vista letterale, infatti, tale formula non implica che la segnalazione sia operata individuando tali società nell’ambito del medesimo girone cui aveva partecipato la società rinunciataria o esclusa per mancanza di requisiti (il che renderebbe necessariamente irrilevanti le fasi di play off esterne ai gironi), bensì che tale segnalazione deve anche indicare il girone (ed allora quello della serie superiore) cui la società subentrante viene assegnata. Per questi motivi è parere di questa Corte che ai sensi dell’art. 49, N.O.I.F., la società rinunciataria debba essere sostituita, senza far riferimento al suo girone di appartenenza, dalla società vincente la fase finale dei play off e in mancanza, in via graduata, dalle altre individuate secondo l’ordine della disposizione medesima. P.Q.M. nelle suesposte considerazioni è il parere.

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