F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 21 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 48/CGF del 21 ottobre 2009 www.figc.it 3) RECLAMO DELL’A.S.D. PONTENURESE AVVERSO LA DECLARATORIA D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 21 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 48/CGF del 21 ottobre 2009 www.figc.it

3) RECLAMO DELL’A.S.D. PONTENURESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EBANELLI ALESSANDRO IN PROPRIO FAVORE

(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 26.2.2009)

Con ricorso in data 30.4.2009, la A.S.D. Pontenurese ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera di cui al Com. Uff. n. 15/D, con la quale la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo proposto dai genitori, signori Mariangela Pagani e Flavio Ebanelli, ha dichiarato nullo il tesseramento del figlio minorenne Alessandro Ebanelli in favore della A.S.D. Pontenurese, per apocrifia della firma attribuita alla sig.ra Pagani apposta in calce al modulo di richiesta di tesseramento e disposto l’invio degli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 48, comma 4, C.G.S.. Adduce sostanzialmente la A.S.D. Pontenurese che, a prescindere dalla questione della autenticità della sottoscrizione riconducibile alla sig.ra Pagani, il tesseramento del calciatore Alessandro Ebanelli si sarebbe comunque regolarmente perfezionato, atteso che il relativo modulo risulterebbe pacificamente sottoscritto dal minore e dal padre, quale esercente la potestà genitoriale, e che tanto sarebbe necessario ma anche sufficiente sia per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 39.2 N.O.I.F., che per l’ordinamento giuridico statuale, ai sensi dell’art. 320 c.c.. In particolare, quanto al primo, la ricorrente osserva che la citata disposizione delle N.O.I.F. non prescrive che la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale, così che tale richiesta è legittimamente sottoscrivibile anche da uno solo di essi; ad analoga conclusione conduce, nell’ambito dell’ordinamento statale, l’art. 320 c.c., ai sensi del quale un simile atto può essere effettivamente compiuto disgiuntamente da ciascun genitore, trattandosi di atto qualificabile come di ordinaria amministrazione, in base alla giurisprudenza consolidatasi in applicazione della suddetta norma civilistica. Contrasta tale tesi argomentativa la difesa dei signori Ebanelli, secondo la quale la richiesta di tesseramento configurerebbe un atto di straordinaria amministrazione, anche in ragione della prassi applicativa dell’art. 39 N.O.I.F. conseguente alla circolare del Segretario Federale del 7.11.1988, secondo la quale il modulo di tesseramento va sottoscritto da entrambi i genitori, e della giurisprudenza di questa Corte che, in caso di tesseramento di calciatore minore di età, esigerebbe il  concorso della volontà di entrambi i genitori e la relativa manifestazione da formalizzarsi mediante la congiunta sottoscrizione del modulo di tesseramento. La Corte di Giustizia Federale, che ben conosce la giurisprudenza domestica formatasi in applicazione dell’art. 39 N.O.I.F., richiamata dai resistenti, ritiene tuttavia di doversene discostare, in tal senso non ostando la richiamata e datata circolare del Segretario Federale, in quanto priva di natura ed efficacia normativa, né la disposizione federale in esame, la cui esegesi le stesse parti concordano nel ritenere necessariamente da condursi con riferimento alla - ed alla luce della - interpretazione che i giudici statali operano delle norme dell’art. 320 c.c.. Ebbene, rileva al riguardo la Corte come tale giurisprudenza si sia consolidata nel senso di ritenere che costituiscano atti di straordinaria amministrazione quelli suscettibili di incidere sul patrimonio del minore o di dar luogo a rilevanti modifiche dello stesso, laddove, per converso, rientrano nell’ordinaria amministrazione quelli diretti alla conservazione dell’integrità di tale patrimonio e che comunque comportino margini di rischio modesti. Premesso pertanto che, a ben vedere, il ricorso alla categoria giuridica degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione appare di dubbia utilità ai fini della soluzione del caso di specie, atteso che l’atto della cui natura si discute assume rilievo più sul piano delle scelte in senso lato educative e della formazione ed espressione della personalità del minore che non patrimoniale, v’è che, in ogni caso, alla luce della distinzione sopra operata, è improprio ascrivere il tesseramento del minore alla F.I.G.C. nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione. In considerazione, comunque, degli atti che, ai sensi dell’art. 320 c.c., la giurisdizione statale ritiene possano essere posti in essere anche da uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale, atti tra i quali sono annoverati quelli concernenti le scelte educative sul presupposto che per essi non si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione, questa Corte ritiene necessario aggiornare il proprio indirizzo e prendere atto che, all’attualità, non sussistono obiettivamente significative ragioni meritevoli di giuridica considerazione, in virtù delle quali continuare a qualificare in termini di sostanziale atto di straordinaria amministrazione il tesseramento di un calciatore minorenne. Ne consegue che un simile atto può essere legittimamente compiuto anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori esercenti la potestà genitoriale, nel caso di specie anche per l’esigenza di salvaguardare l’affidamento che la società tesserante può aver riposto nella autenticità delle

sottoscrizioni da parte di entrambi i genitori del calciatore minorenne, sottoscrizione da uno di essi disconosciuta solo a distanza di anni dal tesseramento e nella dichiarata consapevolezza ed accettazione della sua esistenza, ciò che non può non rilevare quale circostanza sintomatica di un effettivo e concorde consenso degli esercenti la potestà genitoriale. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pontenurese di Pontenure (Piacenza) annulla la delibera impugnata dichiarando valido il tesseramento del calciatore Ebanelli Alessandro in favore della società A.S.D. Pontenurese. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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