F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 30 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL SIG. DI ANTONIO GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 30 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DEL SIG. DI ANTONIO GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA FINO AL 31.10.2009 E L’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il SettoreTecnico – Com. Uff. n. 001 del 3.7.2009)

La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico (Com. Uff. n. 1 del 3.7.2009), infliggeva a Di Antonio Giorgio la sanzione della squalifica fino al 31.12.2009 e l’ammenda di € 400,00 per la mancata osservanza dell’accordo vigente tra L.N.D. e A.I.A.C., concernente i parametri economici massimali per gli allenatori dilettanti; in particolare, il ricorrente aveva accettato per il 2007\2008 per la somma di € 7.500,00 l’incarico di allenatore offertogli dal presidente pro tempore della “Atletico Trexenta” Con il reclamo in esame deduce l’illegittimità del predetto provvedimento sanzionatorio, eccependo che era stato violato il diritto alla difesa, non avendo avuto notizia dell’udienza di discussione del 3.7.2009, e che la scrittura privata stipulata con il Presidente della “Atletico Trexenta” non doveva considerarsi come accordo rientrante nella disciplina dell’accordo L.N.D. - AIAC. Va esaminata in via preliminare la censura con cui si deduce la mancata comunicazione dell’udienza del 3.7.2009 in cui si è adottato l’atto impugnato. Al riguardo si osserva che la comunicazione è stata fatta erroneamente all’indirizzo di via Azuni 19 di San Luri, ove l’addetto postale non ha potuto consegnare la lettera di convocazione ed ha annotato in data 12.6.2009 che il destinatario risultava“trasferito”. L’assunto del ricorrente è fondato poiché non risulta che gli sia pervenuto l’avviso di udienza in cui si sarebbe discussa la questione sollevata dalla Procura circa il mancato rispetto o meno dell’accordo in questione L.N.D. - AIAC. Invece, l’indirizzo valido ai fini processuali è quello di “via Padre Colli Vignanelli 19 San Luri”, indirizzo usato in reclamo dal ricorrente (documenti nn. 1,16,17,18,19). Tale indirizzo, peraltro, risulta usato anche dal presidente dell’Atletico Trexenta (doc. n. 20), dal collegio arbitrale presso la L.N.D. (doc. n. 22,42,52), dall’Atletico Trexenta nella domanda di iscrizione al Campionato 2007\2008. Ed è a tale indirizzo che andavano e vanno inviati gli atti processuali. La fondatezza della censura esaminata determina l’accoglimento del gravame e l’invio degli atti al primo giudice. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Di Antonio Giorgio e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Primo Giudice. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

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