F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. BERTA ANDREA, DIRIGENTE PARMA F.C. S.P.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DEL SIG. BERTA ANDREA, DIRIGENTE PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2009 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PARMA/TREVISO DELL’8.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 216 del 10.3.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 216 del 10.3.2009 ha inflitto al signor Berta Andrea, all’esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni: - dell’inibizione fino al 30.6.2009; - dell’ammenda di € 5.000,00. Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dal signor Berta durante la gara Parma/Treviso dell’8.3.2009, per essere entrato nel recinto di giuoco senza autorizzazione rivolgendo pesanti insulti agli Ufficiali di gara, e per aver, al termine di quest’ultima, rivolto ad un collaboratore della Procura Federale una frase minacciosa cingendogli il collo con un braccio. Avverso tale provvedimento il signor Berta Andrea ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.3.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 19.3.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi La C.G.F. preso atto della rinuncia, al ricorso come sopra proposto dal signor Berta Andrea dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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