F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ROSSI DANIELE SEGUITO GARA ROMA/UDINESE DELL’8.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 215 del 10.3.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ROSSI DANIELE SEGUITO GARA ROMA/UDINESE DELL’8.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 215 del 10.3.2009) All’esito dell’esame della documentazione relativa alla gara Roma/Udinese dell’8.3.2009, valevole per il Campionato di Serie A, Stagione Sportiva 2008/2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 215 del 10.3.2009, ha inflitto al calciatore Daniele De Rossi, tesserato per la A.S. Roma S.p.A., la squalifica per 2 giornate effettive di gara, l’ammonizione e l’ammenda di € 1.000,00 “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (sesta sanzione)” e “per avere, al 23° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni insultanti”. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S., il calciatore signor Daniele De Rossi e la A.S. Roma S.p.A., i quali hanno sostenuto, in sintesi: (i) che l’unica parola rivolta all’arbitro era di carattere gergale e non ingiuriosa e che, quanto accaduto successivamente, era stato frutto di un fraintendimento in quanto il De Rossi, con le frasi refertate, aveva inteso rivolgersi non all’arbitro ma all’avversario Inler il quale era stato determinante per la sua espulsione; in relazione a questa seconda circostanza chiedevano la riduzione della sanzione; (ii) che successivamente si è verificato un fraintendimento, in quanto il De Rossi non si sarebbe rivolto all’arbitro Tagliavento, apostrofandolo con le parole “pezzo di merda”, ma all’avversario Inler dicendogli “alzati pezzo di merda”; (iii) che essendo stato determinante per l’espulsione del giocatore il fraintendimento in ordine alla seconda offesa, la sanzione inflitta andrebbe ridotta. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.3.2009, sono presenti il ricorrente, personalmente, nonchè il direttore sportivo della A.S Roma S.p.A. e l’avv. Antonio Conte. L’avv. Conte si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo e chiede di depositare n. 2 dichiarazioni rilasciate dai giocatori Christian Panucci e Matteo Brighi tesserati per la stessa società ricorrente, facendo presente che gli stessi sono disposti a confermare personalmente quanto dichiarato, nonché i riflessi fotografici diretti a dimostrare il reale svolgimento dei fatti. In ordine alle richieste istruttorie, la Corte ammette il deposito della documentazione prodotta e rigetta l’istanza di audizione dei testi Panucci e Brighi. La Corte ritiene di respingere il ricorso per i motivi che seguono. Preliminarmente è necessario precisare che la Corte si è riunita prima ancora dell’inizio dell’udienza, al fine di ottenere chiarimenti sul referto di gara da parte dell’arbitro dell’incontro signor Tagliavento. Ed invero in base a quanto indicato dall’Arbitro in tale documento non si evince quale sia stata la specifica condotta che ha determinato l’espulsione del giocatore De Rossi. Il Direttore di gara, contattato telefonicamente, ha riferito che l’espulsione era stata comminata per una espressione ingiuriosa rivoltagli dal De Rossi e che le ulteriori frasi offensive refertate erano state irrilevanti ai fini dell’applicazione della sanzione perché successive alla stessa. La Corte considerate le precisazioni fornite dal Direttore e valutata l’irrilevanza delle motivazioni delle ricorrenti, ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo, il quale ha applicato la circostanza aggravante costituita dalla qualità di capitano del De Rossi e ha comminato la sanzione di 2 giornate di squalifica, così come stabilita dall’articolo 19, comma 4, lett. a), C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it