F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ESPOSTO SIMONE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI - GENOA/JUVENTUS DEL 08.03.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 217 del 10.3.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Simone Esposito, calciatore tesserato in favore della società Juventus F.C. S.p.A., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “perché, al termine dell’incontro, si portava presso un assistente e gli rivolgeva applauso irridente, contestualmente proferendo locuzione ingiuriosa, reiterando acclamazione di scherno..”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo, anche nell’interesse del proprio tesserato, la Juventus F.C. S.p.A., all’uopo deducendo la sproporzione della sanzione applicata rispetto ai fatti in contestazione. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente attenuazione della sanzione mediante riduzione ad una sola giornata di squalifica. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’assistente dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. D’altro canto, la stessa società reclamante sul punto non ha formulato alcuna contestazione. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che il predetto calciatore, avvicinandosi all’assistente dell’arbitro ed applaudendo in modo ironico gli diceva “bravi, bravi, siete una terna vergognosa. Andate ad arbitrare i pulcini che è meglio”. Usciva poi dal campo, applaudendo ancora una volta e rivolto nuovamente all’assistente dell’arbitro gli diceva: “siete tre deficienti”. Del pari può ritenersi ampiamente acclarata la piena imputabilità al ricorrente della descritta condotta illecita, anche cioè sotto il profilo della sua partecipazione psichica, senza che, ai suddetti fini, possa assumere rilievo, quale esimente ovvero anche solo come attenuante, la dedotta “enfasi agonistica” in cui il prevenuto, suo malgrado, si sarebbe trovato. Questa Corte ha più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato. In altri termini le condotte de quibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi in ragione dell’insistita azione irriguardosa posta in essere dal signor Esposito che, oltre ad avere tenuto un atteggiamento decisamente irriverente nei confronti degli Ufficiali di gara, ripetutamente applaudendoli in modo ironico, ha pronunciato nei loro confronti espressioni di scherno, mettendone in dubbio la competenza professionale, e perfino frasi di chiaro contenuto ingiurioso. A fronte delle descritte risultanze non si può non convenire sull’adeguatezza della sanzione disciplinare applicata dal Giudice di prime cure, che assorbe in sé, nell’ambito del giudizio di bilanciamento di tutte le circostanze del caso concreto, i profili di attenuazione della pena riconducibili alla giovane età del calciatore ed all’assenza di precedenti, profili ai quali non può essere accordata ulteriore rilevanza – nei termini richiesti – a fronte della divisata gravità dei fatti in contestazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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