F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 6) RICORSO DELL’ F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

6) RICORSO DELL’ F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 250.00 INFLITTA AL SIG. MADDALONI MASSIMILIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI - GENOA/JUVENTUS DEL 08.03.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 217 del 10.3.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Massimiliano Maddaloni, allenatore tesserato in favore della società Juventus F.C. S.p.A., le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 250,00 “perché, al termine della gara e nelle adiacenze degli spogliatoi, si avvicinava all’arbitro, cui rivolgeva reiterate locuzioni irriguardose ed addebiti di parzialità; recidivo”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo, anche nell’interesse del proprio tesserato, la Juventus F.C. S.p.A., all’uopo deducendo la sproporzione della sanzione applicata rispetto ai fatti in contestazione. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente annullamento della statuizione recante la squalifica. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. D’altro canto, la stessa società reclamante sul punto non ha formulato alcuna contestazione. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che il predetto allenatore “a fine gara …… mentre rientrava negli spogliatoi mi si avvicinava e mi diceva: sei stato scandaloso, complimenti, i goal erano irregolari ed in fuorigioco, hai rovinato la gara, sei stato scandaloso. E’ ora di finirla con questi arbitraggi. Continuava con queste proteste fino all’ingresso nello spogliatoio”.. Del pari può ritenersi ampiamente acclarata la piena imputabilità al ricorrente della descritta condotta illecita, anche cioè sotto il profilo della sua partecipazione psichica, senza che, ai suddetti fini, possa assumere rilievo, quale esimente ovvero anche solo come circostanza attenuante, la dedotta “enfasi agonistica” in cui il prevenuto, suo malgrado, si sarebbe trovato. Questa Corte ha più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato. In altri termini le condotte de quibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che le sanzioni applicate siano proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi in ragione dell’insistita azione irriguardosa posta in essere dal signor Maddaloni, peraltro già recidivo, la cui condotta dovrebbe vieppiù essere ispirata da rigorosa correttezza in ragione del delicato settore (giovanile) in cui esplica la sua attività. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it