F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZ
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it
2) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/ANCONA DEL 21.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 234 del 24.3.2009)
La società A.S. Livorno Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 234 del 24.3.2009, con la quale le è stata comminata la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, a seguito della gara Livorno/Ancona del 24.3.2009, "per avere omesso di impedire, prima e al termine della gara, l'ingresso negli spogliatoi di persona non autorizzata. " La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, la riduzione dell' ammenda, reputando eccessiva la sanzione comminata in relazione ad altri fatti analoghi. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, osserva. Dalla attenta lettura dei documenti ufficiali emerge senza dubbio alcuno che il fatto contestato si sia effettivamente svolto così come rilevato dagli Ufficiali di gara, fonte che in sede sportiva, come noto, gode di fede privilegiata, dacchè la stessa società Livorno non lo contesta. Altrettanto vero poi è che incombe in capo alla società ospitante, per mezzo del dirigente all’uopo incaricato, l’obbligo di garantire e tutelare gli Ufficiali di gara dall’inizio a conclusione dell’evento sportivo; condotta che, nel caso di specie, è venuta a mancare. Sgomberato il campo sull’an, si osserva ancora come privo di pregio appare il richiamo operato nell’atto di appello, al “vincolo del precedente” sol che si consideri come il nostro ordinamento giuridico e di riflesso quello settoriale sportivo, sfuggono al principio del cd stare decisis tipico dei paesi anglosassoni. Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento e congrua appare la sanzione irrogata anche con riferimento alla categoria di appartenenza della compagine livornese. Per questi motivi la C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno di Livorno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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