F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 30 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 3) RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI €

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 30 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

3) RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 12.5.2009 AL SIG. TUROTTI SANDRO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDETTI MASSIMILIANO; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI MORFEO DOMENICO E PAOLONI MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA CREMONESE/RAVENNA DEL 19.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

La U.S. Cremonese S.p.A. ha preannunciato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009 relativa alle sanzioni inflitte alla società reclamante, al proprio Direttore Generale signor Turotti Sandro e ai calciatori Guidetti Massimiliano, Morfeo Domenico e Paoloni Marco. Al ricorso preannunciato dalla U.S. Cremonese S.p.A. hanno fatto seguito quattro distinti appelli, il primo diretto a ottenere l’annullamento della sanzione dell’ammenda inflitta alla società reclamante, il secondo diretto a ottenere la riduzione della sanzione della inibizione inflitta al Direttore Generale signor Turotti Sandro dal 12.5.2009 al 3.5.2009, il terzo diretto a ottenere la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al calciatore Guidetti Massimiliano da due a una sola gara effettiva, il quarto, relativo ai calciatori Paoloni Marco e Morfeo Domenico, diretto a ottenere la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al calciatore Paoloni Marco da quattro a due gare. Nessuna richiesta è stata formulata nel suddetto quarto appello per quanto riguarda il calciatore Morfeo Domenico. Osserva preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale che al preannunciato reclamo hanno fatto seguito quattro autonomi e distinti atti di appello, essendo stati impugnati distintamente i quattro autonomi capi della decisione del Giudice Sportivo. Trattandosi di quattro diverse decisioni, questa Corte di Giustizia Federale dispone di conseguenza l’adeguamento della tassa reclamo. Sempre preliminarmente osserva questa Corte di Giustizia Federale che, trattandosi di sanzioni inflitte in conseguenza della stessa gara, i quattro appelli devono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento. Ciò premesso, osserva nel merito questa Corte di Giustizia Federale che tutti e quattro gli appelli sono completamente infondati. Infatti, nei quattro appelli si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale, dal rapporto del Commissario di campo e dalla relazione del rappresentante della Procura Federale, tutti concordi in ordine al comportamento del Direttore Generale della U.S. Cremonese, signor Turotti Sandro, e dei calciatori Morfeo Domenico e Paoloni Marco. Quanto al calciatore Guidetti Massimiliano, il comportamento dello stesso, gravemente ingiurioso nei confronti del Direttore di gara, risulta con chiarezza dal referto arbitrale e dalla motivazione della conseguente espulsione nel corso del secondo tempo della gara. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale che, oltre tutto, nel caso di specie è preciso e circostanziato, al pari del rapporto del Commissario di campo e della relazione del rappresentante della Procura Federale, i quattro appelli devono essere respinti anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati alla U.S. Cremonese S.p.A., al suo Direttore Generale e ai calciatori Guidetti, Morfeo e Paoloni si siano  svolti in modo diverso da come descritti negli atti ufficiali di gara. Ciò è tanto vero che la U.S. Cremonese S.p.A. nell’appello avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta ai calciatori Morfeo Domenico e Paoloni Marco non ha formulato alcuna richiesta a favore del calciatore Morfeo, confermando testualmente, senza volerlo, lo svolgimento dei fatti.

Per questi motivi la C.G.F. separati preliminarmente i motivi di ricorso come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona in quattro distinti appelli, li respinge. Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it