F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 2) RECLAMO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO L’OBBLIGO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

2) RECLAMO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S.D. ANGELANA LA SOMMA DI € 1.080,00, IVA COMPRESA, A TITOLO DI RISARCIMENTO PER I DANNI ARRECATI ALLO STADIO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN OCCASIONE DELLA GARA DEL 18.11.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.16/D del 25.3.2009)

In data 20.1.2009, l’A.S.D. Angelana proponeva reclamo davanti alla Commisione Vertenze Economiche per conseguire una somma di denaro pari a € 1.080,00 a titolo di risarcimento del danno da parte dell’A.D. Voluntas Calcio Spoleto. Durante l’incontro tra le due squadre, disputato il 18.10.2007, presso lo Stadio Comunale “Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli, la reclamante affermava la responsabilità della società ospite per il danno subito dalle recinzioni del campo di gioco;

segnato il gol del vantaggio iniziale, infatti, i calciatori dell’A.D. Voluntas Calcio Spoleto si dirigevano verso il settore dello stadio dedicato alla tifoseria ospite, ed ivi si aggrappavano alla rete metallica insieme ai propri sostenitori. La reclamante ha potuto verificare che detta condotta ha provocato il danneggiamento della recinzione, lunga 120 m. nella sua totalità; in particolar modo, sono state rilevate una falla del diametro di un metro e sostanziali cedimenti dei pali di sostegno, rendendo necessario un intervento riparatore per un’ estensione di 35 m.. Il signor Fabio Donati, autore dell’ intervento, emetteva una fattura il cui importo, comprensivo di IVA, corrispondeva alla somma suesposta. Nel giudizio l’A.D. Voluntas Calcio Spoleto non presentava controdeduzioni. La Commissione Vertenze Economiche, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 16/D del 25.3.2009, accoglieva il reclamo e pronunciava la condanna per € 1.080,00. Avverso alla decisione, spiegava ricorso ex art. 50 comma 9 C.G.S., in data 31.3.2009, l’ AD Voluntas Calcio Spoleto. La ricorrente si doleva per le seguenti ragioni: A) la pronuncia contrasta con il principio del ne bis in idem in quanto sulla medesima fattispecie la Commissione aveva già giudicato, respingendo la richiesta della reclamante per inammissibilità. (Com. Uff. n. 24/D del 23.4.2008); B) le prove offerte dalla reclamante non permettono di dimostrare né la sussistenza dei fatti né il quantum debeatur C) in ogni caso, ipotizzando che i fatti si siano svolti nel modo contestato, il danno sarebbe imputabile alla società ospitante per non aver provveduto alla corretta sistemazione della tifoseria ospite. Nessuna controdeduzione veniva proposta dall’A.S.D. Angelana. La Corte di Giustizia Federale si riuniva per la decisione. I motivi di ricorso sono infondati e non meritano accoglimento. In relazione alla prima censura (sub A), il ricorrente giustamente richiama la precedente pronuncia della Commissione (Com. Uff. n. 24/D del 23.4.2008) che aveva respinto il reclamo dell’A.S.D. Angelana per inammissibilità. Il conseguente richiamo al principio del ne bis in idem, tuttavia, non risulta appropriato. Detto principio, infatti, volto ad impedire una coesistenza di più giudizi sulla medesima situazione giuridica, trova applicazione rispetto a pronunce che investano il diritto sostanziale; in altre parole, un provvedimento che si limiti a respingere una domanda per un profilo esclusivamente procedurale, senza analizzare il merito, non si presenta ex sé idoneo a determinare il giudicato sostanziale (vedi art. 2909 c.c.). Ebbene, il provvedimento della Commissione dichiarava l’inammissibilità del reclamo proprio per un vizio di rito, consistente nella genericità del contenuto della domanda. L’A.S.D. Angelana risultava legittimata ad adire nuovamente la Commissione tramite una domanda in conformità alla normativa vigente. Secondo la ricorrente, il riferimento al principio sarebbe suffragato dal disposto dell’ art. 33 comma 9 C.G.S. che nel 2° periodo statuisce: “le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”. L’interpretazione fornita non appare conforme al dato normativo; detta disposizione determina l’ impossibilità di sanare un vizio procedurale del reclamo con un’ ulteriore domanda non in qualsiasi giudizio, ma solamente  del medesimo. Nel caso di specie, l’A.S.D. Angelana, per proporre una domanda ammissibile, doveva necessariamente instaurare un nuovo giudizio. Il secondo motivo concerne la prova sia dell’an sia del quantum. Detta Corte giudica condivisibile la ricostruzione dei fatti operata in primo grado; il Com. Uff. n. 36 del Comitato Regionale Umbria (18.11.2007), contenente la pronuncia del Giudice Sportivo nei confronti della società ospite per il risarcimento dei danni alle reti di recinzione, e il referto arbitrale confermano la rappresentazione della società Ospitante. Del resto, il ricorrente si limita ad una generica contestazione, senza offrire alcuna prova specifica al riguardo. Maggiore attenzione merita il rilievo posto sul quantum debeatur. L’A.D. Voluntas Calcio Spoleto contestava l’ efficacia probatoria della fattura del signor Fabio Donati poiché formata in via unilaterale. Sul punto, interviene una specifica disciplina del Codice di Giustizia Sportiva che, all’interno del Titolo VII (Commissione Tesseramenti e Commissione Vertenze Economiche), individua i requisiti necessari per ammettere la prova di un pagamento (art. 50 comma 5): a) esistenza di una quietanza b) data e firma c) indicazione della causale “specifica” di versamento e del periodo di riferimento. La fattura prodotta dall’A.S.D. Angelana possiede gli elementi richiesti; infatti, oltre ad essere firmata ed indicare la data del 21.1.2008, contiene un espresso riferimento ai lavori di “smantellamento, sostituzione rete e allineamento” svolti presso lo Stadio “Migaghelli”. La Corte giudica condivisibile la valutazione monetaria contenuta nella stessa fattura per una duplice ragione; da un lato, la somma appare congrua rispetto alla tipologia di intervento eseguito; dall’altro, l’A.D. Voluntas Calcio Spoleto, avvisata dalla controparte a debita distanza di tempo, sia dell’ occorrenza di un’intervento riparatore sia dell’ importo pagato, decise in entrambe le situazioni di rimanere inerte. Infine, l’ ultimo motivo di ricorso, supposto per assurdo lo svolgimento dei fatti nella maniera fin qui descritta, afferma la responsabilità della società ospitante per non aver diligentemente provveduto a collocare la tifoseria ospite. Giova qui ricordare che il Codice di Giustizia Sportiva, accanto alla responsabilità delle persone fisiche, prevede una responsabilità a titolo oggettivo di una società per il fatto sia dei propri tesserati sia dei propri sostenitori, indipendentemente dal campo di gioco ( art. 4 comma 2 e comma 3). Orbene, sulla base della ricostruzione operata, risulta come sia i calciatori dell’A.D. Voluntas Calcio Spoleto sia i suoi sostenitori, aggrappandosi alla rete, abbiano tenuto una condotta manifestatamente negligente. Non sussistono dubbi circa il riferimento di detti fatti alla società e la conseguente applicazione delle norme ora richiamate. Quanto alla posizione dell’A.S.D. Angelana, la Corte rileva la insussistenza delle responsabilità; i tifosi ospiti furono collocati nel settore di competenza ed esclusivamente il contegno non diligente dei medesimi cagionò il danno. Dagli atti in causa, inoltre, non risulta che la stessa società abbia violato alcuna norma in tema di pubblica sicurezza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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