F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 5) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

5) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CALLERI RICCARDO, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.

In data 1.4.2009 il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Corte di Giustizia Federale il signor Calleri Riccardo, agente di calciatori, per rispondere della violazione:

a) dell'art. 10 primo comma del Regolamento Agenti Calciatori, per aver trattato il trasferimento del calciatore Emanuele Pesoli prima di avere ricevuto, dalla società acquirente, formale mandato; b) dell'art. 15 comma 4 di detto Regolamento, per aver curato gli interessi dello stesso calciatore prima della scadenza del periodo di 12 mesi previsto da detta norma. La vicenda processuale prende inizio dall'esposto del 19.12.2007 presentato dal signor Gaetano Paolillo, procuratore, fino al 16.12.2007, del calciatore Emanuele Pesoli, con il quale si richiedevano accertamenti in merito alle modalità di trasferimento del nominato calciatore dalla società "Vicenza Calcio S.p.A". alla società "S.S.C. Venezia S.p.A". Dalle indagini effettuate è emerso che il signor Calleri Riccardo, unico soggetto del quale, in questa sede, va valutata la correttezza dei comportamenti, veniva incaricato dalla società "S.S.C. Venezia S.p.A", con mandato del 25.8.2007, di prestare, dietro un compenso concordato di € 18.000,00, la sua attività in relazione alla acquisizione in favore.della società mandante delle prestazione sportive del calciatore Emanuele Pesoli. In data 31.8.2007 la società Vicenza Calcio S.p.A., per l'importo di € 50.000,00, cedeva definitivamente alla società "S.S.C. Venezia S.p.A" il contratto con il suddetto calciatore, il quale stipulava, contestualmente, con la nuova società di appartenenza, un contratto avente ad oggetto le sue prestazioni sportive per la stagione 2007/2008, per un corrispettivo annuo di € 55.970,00; contratto che veniva prolungato, in data 31.12.2007 (e quindi successivamente alla scadenza del contratto tra il Pesoli ed il Paolillo), per una ulteriore Stagione Sportiva, con una sostanziale modifica del compenso pattuito che veniva rideterminato in € 136.500,00, per la stagione 2007/2008 ed in € 158.786,00 per la stagione 2008/2009. Le risultanze processuali hanno sostanzialmente confermato il quadro delineato dalla Procura Federale, evidenziando in particolar modo le anomale modalità di conclusione dei contratti in oggetto e, soprattutto, come il loro contenuto economico, sia stato di sostanziale pregiudizio per il signor Gaetano Paolillo, in termini di mancato guadagno. Ciò nonostante, non è dato rinvenire, in relazione al punto a) alcuna condotta censurabile nel comportamento del Calleri, atteso che non risulta provato, inoppugnabilmente, che egli abbia svolto la sua attività finalizzata all’acquisizione delle prestazioni sportive del Pesoli, antecedentemente al ricevimento dell’incarico da parte della società "Venezia Calcio S.p.A". Al contrario, in relazione alla contestazione di cui al punto b), la condotta del signor Riccardo Calleri è censurabile, in quanto risulta, per espressa ammissione dei contraenti, che egli ha sottoscritto con il calciatore Emanuele Pesoli un contratto di mandato prima che fossero trascorsi 12 mesi dalla data di tesseramento del calciatore con la sociètà "Venezia Calcio S.p.A"., dalla quale lo stesso Talleri aveva ricevuto mandato, finalizzato all’acquisizione delle prestazioni sportive dello stesso calciatore. Tale condotta integra esattamente gli estremi della fattispecie prevista dall’art. 15 comma 4 del Regolamento Agenti Calciatori che testualmente recita: “E’ vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest’ultimo, per il periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento”. Per questi motivi la C.G.F., visto il deferimento, esaminati gli atti e sentite le parti: - proscioglie il sig. Calleri Riccardo dalla violazione dell’art. 10, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori; - infligge al sig. Calleri Riccardo la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 per la violazione dell’art. 15, comma 4, Regolamento Agenti di Calciatori.

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