F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 04 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LE SANZIONI:

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 04 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE FINO AL 31.1.2010; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TIRELLI FABRIZIO, INFLITTE SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 18.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

2) RICORSO DEL CALCIATORE PESTRIN IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 17.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

3) RICORSO DEL CALCIATORE TIENGO FIM PABULO LUIZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 17.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

4) RICORSO DEL CALCIATORE GONNELLA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.5.2014 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE, INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 17.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

Con distinti reclami, la società Lupa Frascati ed i calciatori Gonnella Marco, Tiengo Fim Pabulo Luiz, Pestrin Ivan e Tirelli Fabrizio hanno impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009, ha inflitto alla società la squalifica del campo di gioco con gare da disputare in campo neutro ed a porte chiuse fino al 31.1.2010, ed ai calciatori Gonnella, la squalifica sino al 18.5.2014 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., Tiengo, la squalifica sino al 31.1.2010, Pestrin, la squalifica per otto gare, ed, infine, Tirelli, la squalifica per due gare. I fatti sanzionati dal G.S. sono relativi alla gara Lupa Frascati – Morolo del 17/05/2009. Tanto premesso, la Corte osserva, preliminarmente, i reclami, attesa la connessione oggettiva e soggettiva, vengono riuniti. Gli episodi contestati alla società ed ai propri tesserati risultano provati dai rapporti del direttore di gara, dell’assistente e, infine, del commissario di campo, a cui l’art 35, comma 1.1, C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata. A nulla rilevano, quindi, le doglianze dei reclamanti circa la contraddittorietà degli atti ufficiali, vizio non rilevato da questa Corte, che riportano con estrema linearità e coerenza i fatti per come si sono verificati. Non possono poi essere ritenute applicabili le invocate attenuanti, consistenti nell’asserito prodigarsi della dirigenza nel prevenire ulteriori conseguenze dannose e pericolose in quanto, contrariamente a quanto prospettato, i rapporti del direttore di gara e del commissario di campo hanno evidenziato negativamente, stigmatizzandolo, il comportamento dei dirigenti. D’altro canto non può essere utilizzata, a fini probatori, la ripresa filmata prodotta dai reclamanti, posto che la descrizione dei fatti da parte degli ufficiali di gara, estremamente chiara, non fa dubitare né dell’operato degli stessi né della precisa individuazione degli odierni incolpati quali autori dei comportamenti illeciti a loro addebitati, precludendo, ai sensi dell’art. 35, comma 1.2, C.G.S., il ricorso alla visione del DVD richiesto dai reclamanti, il cui presupposto risiede nella errata individuazione dei soggetti ammoniti, espulsi o allontanati, ferma restando, comunque, l’impossibilità che trovino ingresso, in procedimenti di tale natura, riprese video e filmati che non offrano piena garanzia tecnica e documentale. In una tale situazione ciò che rileva è la congruità o meno delle sanzioni inflitte per i fatti accaduti. Da un attento esame degli atti questa Corte deve ritenere del tutto congrue le squalifiche irrogate, la cui entità, certamente non modesta, ben si adegua alla singolare gravità dei fatti verificatisi, contraddistintisi per la natura particolarmente violenta. Per quanto riguarda la posizione del Gonnella, questa Corte ritiene che, allo stato, non si debba infliggere la più grave sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. La C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dall’A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma), dal calciatore Pestrin Ivan, dal calciatore Tiengo Fim Pabulo Luiz e dal calciatore Gonnella Marco: - respinge i ricorsi dell’A.S.D. Lupa Frascati, del calciatore Pestrin Ivan e del calciatore Tiengo Fim Pabulo Luiz. Dispone incamerarsi le tasse reclamo. - Accoglie parzialmente il ricorso del calciatore - Gonnella Marco, e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta alla sola squalifica fino al 18.5.2014, annullando la preclusione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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