F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CGF del 17 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL GE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CGF del 17 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DOMENICO CRISCITO, SEGUITO GARA GENOA/NAPOLI DEL 13.9.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009)

Con reclamo con procedimento d’urgenza ritualmente proposto, il Genoa Cricket F.C. S.p.A. ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti indicata in epigrafe con la quale il calciatore Criscito Domenico è stato squalificato per 2 giornate effettive di gara per avere, al 28° del primo tempo, rivolto all’arbitro una espressione ingiuriosa. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito sostanzialmente che non vi era la certezza oggettiva che il destinatario dell’epiteto fosse l’arbitro, concludendo, in via principale per l’annullamento della sanzione ed in subordine per la riduzione della stessa ad una giornata effettiva di gara. Alla seduta del 17.9.2009, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi di gravame, concludendo in conformità. Ciò premesso osserva questa Corte che il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Infatti, la descrizione dell’episodio, che ha avuto come protagonista il Criscito, operata dall’arbitro non si presta ad alcun equivoco avendo egli precisato che il Criscito aveva alzato il braccio e guardandolo gli aveva gridato una espressione ingiuriosa. Nessun dubbio, quindi, come diversamente sostenuto dalla reclamante, che il destinatario fosse l’arbitro il quale, nel frangente, a seguito di uno scontro di gioco avvenuto tra il Criscito ed un suo avversario della squadra del Napoli, aveva fischiato una punizione a favore di quest’ultima. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedura d’urgenza del Genoa Cricket and F.C. di Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it