F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 24 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELL’A

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 24 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA LUMEZZANE/AREZZO DEL 23.8.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 10/DIV del 25.8.2009)

Con preannuncio di reclamo del 25.8.2009, la A.C. Lumezzane S.p.A impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Comunicato in epigrafe per i fatti verificatisi in occasione della gara contro l’Arezzo che si è disputata a Padova il 28.8.2009 per effetto dei quali veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla società; nel secondo tempo di gara, infatti, i raccattapalle tardavano ripetutamente il rifornimento dei palloni nonostante i solleciti dell’arbitro al capitano della squadra e per effetto del quale è stato necessario un sostanzioso recupero fino al termine della partita. L’A.C. Lumezzane chiedeva l’annullamento della sanzione perché ritenuta spropositata rispetto alla tenuità dei fatti contestati. Il reclamo non può essere accolto e pertanto la sanzione inflitta deve essere confermata. Le violazioni poste in essere dai soggetti sanzionati hanno integrato gli estremi di una condotta sostanzialmente antisportiva perché il voluto ritardo nella consegna dei palloni da parte dei raccattapalle, ritenuto inequivocabilmente tale a fronte delle reiterate sollecitazioni rivolte dal direttore di gara, costituisce un modo scorretto di consentire alla squadra di lucrare tempo utile ai fini della definizione della partita in senso favorevole. La sanzione comminata dunque non può essere né ridotta né eliminata, essendo la stessa del tutto congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Lumezzane di Lumezzane (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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