F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 42/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL MO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 42/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PERNA ARMANDO SEGUITO GARA MODENA/EMPOLI DEL 22.9.2009, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 67 del 23.9.2009)

A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale, in relazione all’incontro Modena/Empoli, disputato in data 22.9.2009 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, infliggeva al calciatore Armando Perna la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito volontariamente con il gomito il capo di un avversario. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Modena F.C. S.p.A., la quale lamenta, in via preliminare, l’inutilizzabilità della prova televisiva, in quanto, dalle immagini dell’incontro, sembra che la condotta del Perna sia stata vista da uno degli assistenti dell’arbitro e/o dal quarto uomo, con la conseguenza che, non avendo tali soggetti ritenuto di comunicare all’arbitro l’intervento falloso, nessun comportamento meritevole di provvedimenti disciplinari è stato posto in essere dal calciatore in questione. La società rileva, altresì, la non volontarietà del gesto del Perna e chiede l’annullamento della sanzione comminata o, in subordine, la sua commutazione in ammenda nella misura del

minimo edittale. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25.9.2009, è presente la Procura Federale e, per la Modena F.C. S.p.A., in sostituzione dell’Avv. Rigo, l’Avv. Pazzagli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e precisato che l’art. 35 comma 1.3. C.G.S., come è noto, fa esclusivo riferimento all’arbitro e non, come invece accade nel prosieguo della medesima norma, anche agli altri ufficiali di gara, rileva che dalle immagini televisive della gara in questione, non è comunque possibile accertare se il quarto uomo e/o l’assistente di linea abbiano visto o meno il contatto tra il sig. Perna ed il suo avversario, avvenuto a palla lontana. La Corte, inoltre, nel condividere in toto la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione, osserva come dalle immagini televisive si evinca la volontarietà del gesto posto in essere dal calciatore Perna e l’intenzione di alzare il braccio destro e, con il gomito, colpire il calciatore avversario, tra l’altro, come accennato, lontano dall’azione di gioco. Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale, respinge il reclamo come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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