F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CGF del 15 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 47/CGF del 20 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DEL V.F. COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CGF del 15 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 47/CGF del 20 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DEL V.F. COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 29.3.2010 INFLITTA AL SIG. DE SANTIS SAVERIO

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico - Com. Uff. SGS/09 del 29.9.2009)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. SGS/09 del 29.9.2009, ha inflitto al signor De Santis Saverio, dirigente della società V.F. Colligiana, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell’art. 19 C.G.S., fino al 29.3.2010. Tale decisione veniva assunta per il comportamento gravemente irriguardoso tenuto nei confronti del Direttore di gara dal signor De Santis durante l’incontro Perugia/V.F. Colligiana del 26.9.2009. Avverso tale provvedimento la società V.F. Colligiana ha preannunziato reclamo innanzi a questa

Corte di Giustizia Federale con atto del 30.9.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa l’1.10.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla V.F. Colligiana S.r.l. di Colle Val d’Elsa (Siena), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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