F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it 5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE RIMAR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE RIMARCHI FRANCESCO MATRICOLA N. 1.930.568

Con rituale istanza 30.12.2008 il signor Trimarchi Francesco, nato a Messina il 4.12.1968, ed ivi residente in Via Santa Marta n. 316, Palazzo Ariete, già tesserato per la U.S. Rometta Marea, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica sino a tutto il 26.2.2005, con proposta di preclusione, comminatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. (Com. Uff. n. 43 dell’1.3.2000). A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificata dal vigente art. 26.3 C.G.S.. Alla seduta del 22.10.2009 la competente C.G.F. – Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i presupposti normativi. Osserva, infatti, la C.G.F. che la squalifica di anni cinque comminata al Trimarchi, nei confronti del quale (Com. Uff. 166/A del 15.5.2003) il Presidente Federale aveva dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., aveva esaurito i suoi effetti il 27.2.2005 e che, inoltre, era decorso il termine di sei anni previsto dal su citato art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Trimarchi Francesco sussistendone i presupposti.

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