F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it 3) RICORSO VALDELSA F. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it

3) RICORSO VALDELSA F. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GABUTTI ROMAIN SEGUITO GARA COLLIGIANA / BELLARIA IGEA DEL 18.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società V.F. Colligiana ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 2^ Divisione Colligiana/Belluria Igea M., veniva inflitta al calciatore della ricorrente signor Gabutti Romain la squalifica per 2 giornate per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione alla circostanza che l’atto di violenza verso l’avversario si era verificato durante un’azione (dopo che era stata battuta una rimessa laterale) e non a gioco fermo. Chiedeva pertanto la riduzione della squalifica ad 1 giornata con eventuale commutazione della seconda giornata in ammenda. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento violento (nella fattispecie concreta un pugno nella pancia) verso l’avversario risulta dal referto dello stesso e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Valdelsa F. Colligiana S.r.l. di Colle di Val d’Elsa (Siena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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