F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 05 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 90/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 05 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 90/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE MELLO JOSE RENATO SEGUITO GARA CENTRO SOCIALE GIOVANILE/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 17.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 125 del 21.10.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 125 del 21.10.2009), in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie A2, Centro Sociale Giovanile/G.S. Giovinazzo svoltasi il 17.10.2009, comminava la squalifica di 3 giornate di gara al calciatore Mello Jose Renato - espulso dal campo - per aver commesso “atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”. In data 29.10.2009, il signor De Luca Domenico, nella qualità di Presidente del Centro Sociale Giovanile ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, denunciando l’eccessività della sanzione comminata a fronte del comportamento del Mello, considerati vari elementi tra i quali: la diversità della condotta rispetto a quella del calciatore Esteller, del G.S. Giovinazzo (che in precedenza lo aveva colpito con uno schiaffo); l’assenza di una vera condotta violenta ovvero di sua “specifica offensiva gravità”, tenuta tra l’altro non in fase di gioco; la mancanza di conseguenze della stessa; la maggiore entità della sanzione rispetto ad altri analoghi precedenti; l’indicazione nella decisione del Giudice Sportivo dell’ “aggravante della determinazione della sanzione” prevista dal C.G.S., per altri due calciatori entrambi sanzionati con la stessa squalifica. Pertanto il ricorrente ha chiesto la riduzione ad una squalifica “più equa, giusta e proporzionata”. Il ricorso va respinto. Il referto arbitrale evidenzia che durante “il rientro negli spogliatoi nello spazio antistante gli stessi” il Mello, colpito con uno schiaffo dall’avversario Esteller “reagiva colpendolo con un calcio”. Conseguentemente il Giudice Sportivo, in modo corretto secondo questa Corte, ha fatto applicazione pur non menzionandolo, del disposto dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., il quale per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa, anche in occasione della gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per 3 giornate. Alla luce di detta assorbente considerazione, perdono pregio i motivi dedotti dal reclamante, posto che comunque il tiro di un calcio, siccome connotato da aggressività, integra il concetto di condotta violenta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Centro Sociale Giovanile di Putignano (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it