F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CGF del 06 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERS

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CGF del 06 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MAMMARELLA CARLO SEGUITO GARA PESCINA V.G./VIRTUS LANCIANO DEL 18.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009)

La società sportiva Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009, indicata in epigrafe. Nel ricorso e nella discussione il difensore della ricorrente, pur non negando la materialità dei fatti contestati, ha sottolineato la tenuità dei medesimi ed ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata. Ritiene questa Corte di Giustizia Federale che il reclamo vada respinto. Ed invero, malgrado quanto asserito dalla ricorrente, la frase rivolta dal calciatore all’arbitro per proteste contro la decisione di questi presenta un oggettivo ed incontestabile carattere offensivo ed ingiurioso. Inoltre essa è stata pronunciata dopo una doppia ammonizione che ha condotto all’espulsione del calciatore. Non ricorre dunque alcun apprezzabile motivo per ridurre la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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