F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 19 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL SIG. BORGO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 19 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DEL SIG. BORGO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.12.2008, INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOVARA/PRO SESTO DEL 7.12.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008, con il quale veniva sanzionato il signor Borgo Sergio (del Novara Calcio S.p.A.) con la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 23.12.2008 per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara Novara/Pro Sesto disputata il 7.12.2008, poiché lo stesso, in occasione del goal avversario protestava il suo disappunto entrando sul terreno di gioco e contestando vivacemente la decisione tecnica dell’arbitro, accompagnando la protesta con plateali gesti delle braccia e utilizzando frasi offensive nei confronti dell’arbitro stesso. Il ricorrente reclama la sproporzionalità della sanzione irrogata, ritenendo che tale comportamento vada inquadrato in una mera contestazione di gioco privo di toni e atteggiamenti minacciosi e che il movimento delle braccia era finalizzato ad attirare l’attenzione della terna arbitrale su una decisione ritenuta ingiusta e determinante sul risultato finale dell’incontro. La protesta è durata pochi istanti senza che abbia avuto strascichi o che abbia provocato effetti dannosi sulla gara. Chiede il ricorrente, pertanto, che la Corte, in accoglimento del reclamo, riduca la inibizione irrogata al signor Borgo nei limiti del presofferto. La Corte, rilevata la ricostruzione fatta dal ricorrente degli eventi e confrontatala con gli altri ufficiali di gara, accoglie il ricorso poiché ritiene il comportamento del signor Borgo meramente irriguardoso. Per questi motivi la C.G.F accoglie, in parte, il ricorso come sopra proposto dal signor Borgo Sergio e limita al 19.12.2008 la sanzione della inibizione inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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