F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 19 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DEL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 19 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it
3) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BALLERI DAVID SEGUITO GARA SUDTIROL/COMO DEL 6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008 ha inflitto al calciatore David Balleri, tesserato in favore della società Calcio Como S.r.l., la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro durante lo svolgimento della gara Sudtirol/Como del 6.12.2008. Avverso tale provvedimento la società Calcio Como S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10.12.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 17.12.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. prende atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como e dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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