CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 01 settembre 2009 promosso da: A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – A.S.D. Elpidiense Cascinare – F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Interregionale – A.S.D
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 01 settembre 2009 promosso da: A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti – A.S.D. Elpidiense Cascinare - F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Interregionale - A.S.D. Pontevecchio S.r.l.
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Dario Bozzelli (Presidente)
Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro)
Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro)
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 1 settembre 2009 presso la sede dell’arbitrato in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1599 del 24.8.2009) promosso da: A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie (di seguito, per brevità, anche “A.D.C. Grottaglie”), con sede in Grottaglie (TA) al Viale Aldo Moro c/o Stadio “A. D’Amuri”, in persona del suo Presidente e l.r.p.t. Sig. Giuseppe CIRACI’, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ed selettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli al Centro Direzionale – Isola A/7 – tel. 081.8806502 - fax 081.8328819 – E-mail: avv.eduardochiacchio@virgilio.it - attrice – contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del presidente Dott. Giancarlo Abete e Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), con sede in Roma, Via Po n. 36, in persona del suo Presidente Dott. Carlo Tavecchio, entrabe rappresentate e difese dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed selettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9 - convenute - e contro A.S.D. Elpidiense Cascinare (per brevità, anche, “A.S.D. Elpidiense”), con sede in Sant’Elpidio a Mare, Via Castellano n. 1518, in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Giuseppe Torresi, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Nascimbeni ed selettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Via Padre Matteo Ricci n. 11 (tel.
0773.235873 – fax 0733.233380) - convenuta - e contro F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Interregionale, con sede in Roma Via Po n. 36, in persona del Commissario Straordinario e l.r.p.t., Dott. Carlo Tavecchio - convenuta - nonché contro .S.D. Pontevecchio S.r.l., con sede in Ponte San Giovanni (PG) alla Strada Tiberina Nord n. 1/bis, in persona del suo presidente e l.r.p.t. - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1. Con atto depositato in data 24.8.2009 la A.D.C. Grottaglie ha impugnato i provvedimenti assunti dal Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. (e pubblicati rispettivamente sui Comunicati Ufficiali n. 13 del 21.7.2009, n. 14 del 30.7.2009 e 23 dell’11.8.2009), ed aventi ad oggetto le graduatorie per i ripescaggi e la conseguente determinazione dell’organico del campionato di calcio di Serie D 2009/2010. Assume nell’ordine l’istante: i) l’illegittimità dell’attribuzione alla A.S.D. Elpidiense di 4 punti in per lo svolgimento di attività giovanile nella stagione 2008/2009 a motivo del tardivo deposito della certificazione dei competenti organi federali; ii) l’illegittimità dell’attribuzione alla A.S.D. Elpidiense di 2 punti per l’impianto di gioco, avendo la stessa usufruito di specifica deroga per disputare le proprie gare su un campo ubicato in un comune diverso da quello della sua sede sociale; iii) l’illegittimità dell’attribuzione di soli 2,5 punti al proprio campo di gioco che per le sue caratteristiche strutturali e funzionali avrebbe meritato almeno un punto in più. Sulla base di tali deduzioni, l’A.D.C. Grottaglie ha chiesto al Collegio adito di: «A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della Federazione Italiana Giuco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 14 del 30.7.2009 con cui, a parziale rettifica della graduatoria delle Società aspiranti al ripescaggio per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2009/2010, contenuta nel C.U. n. 13 del 21.7.2009, venivano attribuiti alla A.S.D. Elpidiense Cascinare quattro punti in più rispetto ai dieci precedentemente assegnati al Sodalizio medesimo, il quale passava così dal quinto al secondo posto tra le compagini perdenti i play-out, scavalcando, tra le altre, la A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE, che, proprio a seguito della posizione perduta (dalla terza alla quarta), si vedeva preclusa l’ammissione al massimo Campionato dilettantistico nazionale; B) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 13 del 21 luglio 2009, con cui veniva attribuito alla A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE un punteggio pari a 10 (dieci) nella graduatoria delle Società aspiranti al ripescaggio per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2009/2010, laddove, invece, i punti assegnabili, in base ai criteri stabiliti nel C.U. n. 187 del 23 giugno 2009, avrebbe potuto e dovuto essere solo 8 (otto), stante l’indebita valutazione (due punti) da parte del Comitato medesimo in relazione all’impianto di gioco, per il quale, invece, al Sodalizio marchigiano non sarebbe spettato alcun punteggio, avendo lo stesso usufruito di specifica deroga per disputare le proprie gare interne su un campo ubicato in un Comune (Porto S. Elpidio) diverso da quello (S. Elpidio a Mare) ospitante la sede sociale; C) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 13 del 21.7.2009, con cui veniva attribuito alla A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE un punteggio pari a 12,5 (dodici virgola cinque) nella graduatoria delle Società aspiranti al ripescaggio per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2009/2010, laddove, invece, i punti da assegnare, in base ai criteri stabiliti nel C.U. n. 187 del 23 giugno 2009, sarebbero dovuti essere non inferiori a 13,5 (tredici virgola cinque), stante l’insufficiente valutazione (2,5) da parte del Comitato medesimo in relazione all’impianto di gioco, il quale, per le proprie caratteristiche strutturali e funzionali, avrebbe meritato almeno un punto in più, con conseguente superamento della menzionata graduatoria della A.S.D. PONTEVECCHIO s.r.l. (ferma a quota 13) ad opera dell’odierna istante; D) dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 21 dell’11.8.2009, con cui, ad integrazione dell’organico del Campionato di serie D 2009/2010, venivano, sulla base delle graduatorie contenute nel C.U. n. 13 del 21.7.2009 e nel C.U. n. 14 del 30.7.2009, ripescate sette Società, tra cui la A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE e la A.S.D PONTEVECCHIO s.r.l., mentre rimaneva esclusa la A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE; E) dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 23 dell’11.8.2009, con cui, nello stabilire la composizione dei nove gironi del Campionato di Serie D 2008/2009, veniva deciso l’inserimento della A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE nel Girone F e della A.S.D. PONTEVECCHIO S.r.l. nel Girone E, mentre la A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE non veniva ricompresa in alcun raggruppamento; F) dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti connessi e/o conseguenti alle impugnate delibere del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. - L.N.D.; G) per l’effetto, statuire l’annullamento e/o la modifica delle delibere medesime e l’immediato ripescaggio e/od ammissione della A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE al campionato di Serie D 2009/2010, al posto della A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE e/o della A.S.D. PONTEVECCHIO S.r.l. ovvero in sovrannumero, nonché l’assunzione di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la decisione predetta». 2. Con memoria depositata in data 31.8.2009 si costituiva in giudizio l’A.S.D. Elpidiense contestando le deduzioni dell’istante, in primo luogo perché sarebbe stato correttamente attribuito il punteggio per l’utilizzazione del campo di gioco e l’A.D.C. Grottaglie non avrebbe impugnato il C.U. n. 13 del 21.7.2009; inoltre, relativamente allo svolgimento dell’attività giovanile, perché sarebbe stato impossibile ottenere la relativa certificazione
del competente Comitato Territoriale e perché comunque, la circostanza era nota alla Federazione. L’A.S.D. Elpidiense chiedeva il rigetto del ricorso dell’istante «e ciò anche in accoglimento della domanda riconvenzionale e/o incidentale», contestualmente proposta, di impugnazione delle delibere adottate dal Comitao Interregionale, e precisamente quelle di cui al C.U. n. 173 dell’8.6.2009, con il quale si diramavano i criteri e le modalità di iscrizione al Comitato di Serie D 2009/2010; al C.U. n. 187 del 23.6.2009, con il quale si stabilivano i criteri per l’assegnazione del punteggio per la formazione della graduatoria per il ripescaggio in Serie D 2009/2010 delle società non aventi diritto; al C.U. n. 13 del 21.7.2009, con il quale si deliberava la graduatoria per eventuali ripescaggi per il completamento degli organici del Comitato di Serie D 2009/2010; e al C.U. n. 195 del 5.6.2009 della L.N.D. riportante le tabelle punteggi, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi con le statuizioni sopra indicate. Delibere, queste, che sarebbero viziate da irragionevolezza e ingiustizia. 3. Con memoria depositata in data 1.9.2009 si costituivano la F.I.G.C. e la L.N.D. deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’istanza arbitrale. Osservavano le convenute che la A.S.D. Elpidiense si era venuta a trovare davanti ad una vera e propria causa di forza maggiore che le aveva impedito di ottenere la prescritta certificazione attestante lo svolgimento dell’attività giovanile, costituita dall’inatteso passaggio di competenze dalla Delegazione di San Benedetto del Tronto a quella di Fermo. Sicchè, il Comitato Interregionale, preso atto di ciò e riscontrata la correttezza dei dati contenuti nell’autocertificazione prodotta dalla A.S.D. Elpidiense, aveva doverosamente provveduto in sede di autotutela a rettificare la classifica dei ripescaggi riconoscendo alla stessa i punti che le spettavano per l’attività giovanile svolta, e ciò anche in ossequio al principio per il quale non sussiste l’onere di presentazione dei documenti dei quali l’amministrazione sia già in possesso. Quanto invece all’attribuzione dei punti per il campo da gioco, la F.I.G.C. e la L.N.D. osservavano come l’istante non avesse né
argomentato né, tanto meno, provato se e per quale motivo il campo di Porto S. Elpidio, dove l’A.S.D. Elpidiense ha giocato parte della stagione, non sarebbe stato in regola con le norme del Regolamento Impianti Sportivi. 4. Costituitosi il Collegio arbitrale nelle persone dell’Avv. Dario Buzzelli, del Prof. Avv. Maurizio Benincasa e dell’Avv. Aurelio Vessichelli, veniva fissata l’udienza per il giorno 1 settembre 2009 in Roma, Stadio Olimpico, presso la Sala Riunioni del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“sede dell’Arbitrato”). Nel corso di tale udienza le parti preliminarmente dichiaravano di accettare la designazione dell’odierno Collegio Arbitrale, venivano quindi acquisite, su richiesta della F.I.G.C., copia delle istanze della A.S.D. Elpidiense del 23 e 25 luglio 2009 indirizzate alla stessa F.I.G.C., alla L.N.D. e al Comitato Regionale Marche, ed aventi ad oggetto il riesame della graduatoria per la riammissione al campionato interregionale di Serie D. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti svolgevano le proprie difese,articolando anche brevi repliche. Al termine dell’udienza le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale, e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio, autorizzando il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, con successiva comunicazione del testo integrale del lodo contenente l’esposizione del motivi della decisione. Nella stessa giornata del 1 settembre 2009 il Collegio si è riunito in camera di consiglio ed ha all’unanimità deliberato il lodo sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI I. La prima questione che il Collegio è chiamato ad affrontare riguarda la legittimità della decisione del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.IG.C. – L.N.D., di cui al C.U. n. 14 del 30.7.2009, con cui è stata rettificata la graduatoria delle società aspiranti al ripescaggio per il completamento dell’organico del campionato di Serie D 2009/2010 e sono stati attribuiti alla A.S.D. Elpidiense quattro punti per l’attività giovanile svolta nella stagione 2008/2009. Assume l’istante che tale provvedimento viola le prescrizioni del precedente C.U. n. 173 dell’8 giugno 2009 del medesimo Comitato, ai sensi del quale le istanze di iscrizione al campionato di serie D avrebbero dovuto essere depositate entro il termine perentorio delle ore 12 del 6 luglio 2009, e altresì le prescrizioni del C.U. n. 187 del 23.6.2009 che, ai fini della valutazione dell’attività giovanile svolta, stabilisce che valgono «le responsabili dichiarazioni rilasciate dagli enti federali interessati … precisandosi che saranno oggetto di valutazione soltanto le rispettive attestazioni che le Società trasmetteranno in allegato alla domanda di ammissione nel termini stabiliti dal Comitato» (cfr. all.ti n. 1 e n. 2 del fascicolo di parte attrice). È pacifico che la A.S.D. Elpidiense non ha allegato alla domanda di partecipazione al campionato, depositata entro il termine del 6 luglio 2009, le attestazioni degli organi federali relative all’attività giovanile svolta. Osserva, tuttavia, in proposito l’A.S.D. Elpidiense che la non tempestiva allegazione è dipesa dall’impossibilità di avere la relativa attestazione a causa dello «smantellamento» del Comitato Territoriale di San Benedetto del Tronto, organizzatore dei vari campionati giovanili a cui la società ha partecipato. Per tale ragione avrebbe provveduto ad autocertificare la partecipazione ai predetti campionati, e comunque, appena venuta a conoscenza della disattivazione del predetto Comitato Territoriale, si sarebbe rivolta al Comitato Regionale Marche, dapprima (il 6.7.2009) per via telefonica ma senza esito alcuno, e, in un secondo momento (il 7.7.2009), ottenendo il rilascio dell’attestazione. Tanto la difesa della F.I.G.C. che quella della A.S.D. Elpidiense ritengono che l’autocertificazione allegata alla domanda di partecipazione sia idonea a superare la rilevata carenza documentale, essendo il dato relativo alla attività giovanile già in possesso dell’amministrazione interessata. Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la natura perentoria del termine entro il quale la richiamata documentazione avrebbe dovuto essere presentata. La natura perentoria degli adempimenti richiesti e dei termini stabiliti per l’iscrizione ai campionati è infatti connaturata a tale genere di procedimenti e risponde all’esigenza di stabilire, con criteri e termini certi, gli aventi diritto alla partecipazione al campionato di riferimento. In tal senso si è più volte espressa la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ritenendo che i termini stabiliti dalla F.I.G.C. e dai relativi Organi Competenti, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale per l’espletamento degli adempimenti prescritti, sono sempre perentori (cfr. Lodo del 5.6.2007 – U.S. Triestina Calcio S.p.A./F.I.G.C.; Lodo del 26.07/2007 – U.S. Tempio S.r.l./F.I.G.C.). Anche recentemente questo Tribunale di Arbitrato per lo Sport, con il Lodo Ascoli Calcio 1989 S.p.A./F.I.G.C. del 14.5.2009, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 1184 c.c., i termini di cui trattasi sono stabiliti non solo nell’interesse della Società tenuta agli adempimenti ma anche nell’interesse della F.I.G.C., al fine di garantire un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati. Deriva da ciò che la A.S.D. Elpidiense avrebbe dovuto provvedere al deposito della documentazione attestante l’attività giovanile svolta entro il termine perentorio del 6 luglio 2009. Né, ad avviso del Collegio, rileva la circostanza che detta documentazione sarebbe stata rilasciata dall’organo competente successivamente alla scadenza del predetto termine, dovendo tale ritardo imputarsi esclusivamente alla A.S.D. Elpidiense, la quale ben avrebbe potuto richiederla per tempo, come è dimostrato dal fatto che essa è stata prontamente ottenuta allorquando, il 7.7.2009, ci si è rivolti al Comitato Regionale Marche. Né, infine, può considerarsi valida l’autocertificazione presentata in sostituzione della richiesta attestazione.Al riguardo, anche a voler ritenere che la Federazione Gioco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti possano essere ricomprese nel novero delle Amministrazioni cui si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e semplificazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 — del che pare lecito dubitare atteso che a seguito della entrata in vigore dell'art. 15 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, le Federazioni sportive hanno personalità di
giuridica di diritto privato e la giurisprudenza amministrativa ritiene applicabili ad esse talune norme previste per le pubbliche amministrazioni solo negli ambiti in cui le stesse operano in qualità di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali propri di quest’ultimo —, va rilevato che il C.U. n. 187 del 23 giugno 2009 emesso dal Comitato Interregionale della F.I.G.C. L.N.D. non consentiva altra forma di certificazione dell’attività giovanile svolta se non quella rilasciata dai competenti enti sportivi. Tale comunicato, quale lex specialis regolante la graduatoria, non poteva essere derogato - una volta scaduti i termini perentori di presentazione delle domande – né dalle Società, né dallo stesso Comitato Interregionale, pena la violazione della par condicio tra i partecipanti alla graduatoria stessa. Si aggiunga inoltre che il ricorso all’autocertificazione per sostituire documenti espressamente previsti dalla lex specialis è ritenuto illegittimo dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr., in materia di autocertificazione nelle gare d’appalto, Cons. Stato Sez. IV, 06/09/2005, n. 4560: “Allorché un bando di gara prescriva che la dimostrazione del possesso di taluni requisiti sia fornita attraverso una determinata documentazione, non è consentito al partecipante alla gara di avvalersi di differente documentazione, ancorché utile in ambiti amministrativi diversi”, cfr, anche T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II Sent., 11/12/2007, n. 2000, in materia di autocertificazione dei carichi penali pendenti; T.A.R. Liguria Sez. II, 05/12/2001, n. 1282, in tema di documentazione dei requisiti di capacità produttiva). Deriva da quanto precede che, in accoglimento della domanda di cui al punto a) delle conclusioni dell’istanza di arbitrato, deve essere dichiarata l’illegittimità della delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 14 del 30 luglio 2009, con cui, a parziale rettifica della graduatoria delle società aspiranti al ripescaggio per il completamento dell’organico del campionato di Serie D 2009/2010, venivano attribuiti alla A.S.D. Elpidiense quattro punti per l’attività giovanile svolta nella stagione 2008/2009. II. Con un’ulteriore domanda la A.D.C. Grottaglie censura la delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicato sul C.U. n. 13 del 21 luglio 2009, con cui venivano attribuiti alla A.S.D. Elpidiense due punti per il campo di gioco, laddove invece, secondo l’istante, «al sodalizio marchigiano non sarebbe spettato alcun punteggio, avendo lo stesso usufruito di specifica deroga per disputare le proprie gare interne su un campo ubicato in un Comune (Porto S. Elpidio) diverso da quello (S. Elpidio a Mare) ospitante la sede sociale». Anche questa domanda è fondata e deve essere accolta. Costituisce dato pacifico e non contestato il fatto che durante la stagione 2008/2009 la A.S.D. Elpidiense, per il periodo compreso tra il 12 settembre 2008 e il 27 febbraio 2009, abbia usufruito di deroga per disputare le proprie gare interne presso lo Stadio Comunale “Ferranti di P. S. Elpidio”, anziché presso lo stadio Comunale “Montevidoni” di S. Elpidio a Mare, ove è ubicata la sua sede sociale (v. all. 16 e 17 della produzione documentale dell’istante). Ciò posto, osserva il Collegio come, in effetti, la richiamata delibera di cui al C.U. n. 13 del 21 luglio 2009 non risulti rispettosa dei criteri stabiliti dal C.U. n. 187 del 23 giugno 2009, in base ai quali non può essere assegnato alcun punteggio «a quelle società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in comuni diversi e che non rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi». Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dalla F.I.G.C., la norma va interpretata nel senso che dal beneficio del punteggio sono escluse sia le società che abbiano giocato in deroga su campi ubicati nei comuni diversi, sia le società che non rispettano i regolamenti sugli impianti sportivi. Va dunque dichiarata l’illegittimità della delibera del Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 13 del 21 luglio 2009, con cui veniva attribuito alla A.S.D. Elpidiense, nella graduatoria delle società aspiranti al ripescaggio per il completamento dell’organico del campionato di serie D 2009/2010, due punti in relazione all’impianto di gioco. III. E’ invece infondata e deve essere quindi rigettata la domanda, formulata al punto c) delle conclusioni, con la quale la A.D.C. Grottaglie censura la più volte richiamata delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 21 luglio 2009, sotto il profilo della insufficiente valutazione (2,5) da parte del Comitato Interregionale del proprio impianto di gioco, il quale per le sue caratteristiche strutturali e funzionali avrebbe meritato almeno un punto in più. Osserva il Collegio come l’attribuzione del punteggio all’impianto sportivo è frutto di una valutazione di tipo discrezionale dell’organo competente, come tale, quindi, non sindacabile in questa sede. Ferma restando la suesposta considerazione, con valenza assorbente rispetto a qualsivoglia argomentazione nel merito della questione, ritiene poi il Collegio che l’attribuzione di un punteggio di 2,5 all’impianto sportivo dell’istante non sia affatto irragionevole, soprattutto se rapportata agli impianti concorrenti ubicati nel territorio nazionale ed utilizzati per il Campionato di Serie D. IV. La declaratoria di illegittimità delle delibere di cui ai CC.UU. n. 13 del 21 luglio 2009 e 14 del 30 luglio 2009, con le quali, rispettivamente venivano attribuiti alla A.S.D. Elpidiense 2 punti per l’impianto di gioco e 4 punti per lo svolgimento dell’attività giovanile, comporta, per conseguenza, l’illegittimità delle successive delibere di ripescaggio, di cui al C.U. n. 21 dell’11 agosto 2009, e di determinazione dell’organico del Campionato, di cui al C.U. n. 23 dell’11 agosto 2009. In questi limiti devono essere quindi accolte anche le ulteriori domande avanzate dall’istante sub d) e e) delle conclusioni contenute nell’istanza arbitrale. V. Restano da esaminare le domande riconvenzionali e/o incidentali con le quali la A.S.D. Elpidiense, ha impugnato le delibere adottate dal Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. e più sopra specificamente richiamate al punto 2. che precede. Dette deliberazioni, ad avviso della A.S.D. Elpidiense, sarebbero viziate da «palese irragionevolezza che determina assoluta ingiustizia che, invece, lo stesso Commissario Straordinario del Comitato Interregionale ha evitato “res lelius perpensa” con la delibera adottata il 30/07/2009 e riportata dal C.U. n. 14 che ha modificato la graduatoria poi contestata dalla A.D.C. Ars et Labor Grottaglie, ispirandosi proprio ai criteri di ragionevolezza e giustizia» (v. atto di costituzione della A.S.D. Elpidiense, p. 2). Ritiene il Collegio che tali domande, così come formulate, siano infondate. A tale conclusione deve pervenirsi sulla base delle stesse ragioni che hanno condotto a dichiarare l’illegittimità delle delibere di cui ai CC.UU. n. 13 del 21 luglio 2009 e 14 del 30 luglio 2009 e a ritenere, quindi, la legittimità dei criteri e delle modalità di iscrizione al campionato di cui al C.U. n. 173 dell’8.5.2009, nonché la legittimità dei criteri stabiliti per l’assegnazione del punteggio per la formazione della graduatoria dei ripescaggi di cui al C.U. n. 187 del 23.6.2009. In mancanza dell’indicazione di altre ragioni a sostegno dell’impugnazione non resta, pertanto, che rinviare a quanto più sopra osservato. VI. Il regolamento delle spese segue la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie le domande di cui alle conclusioni sub a) e b) dell’istanza di arbitrato proposta dalla A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie; 2. rigetta la domanda di cui alla conclusione sub c) dell’istanza di arbitrato suddetta; 3. accoglie, per quanto di ragione, le domande di cui alle conclusioni sub d) ed e) dell’istanza di arbitrato suddetta; 4. rigetta le domande riconvenzionali presentate dalla A.S.D. Elpidiense Cascinare; 5. condanna, in solido tra loro, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti e la A.S.D. Elpidiense Cascinare al pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva a favore della parte istante, liquidate complessivamente in € 700 (euro settecento), oltre accessori 6. condanna, con il vincolo di solidarietà, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti e la A.S.D. Elpidiense Cascinare al pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, liquidati in € 2.000 (euro duemila), oltre accessori; 7. pone a carico delle parti - A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e A.S.D. Elpidiense Cascinare – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 8. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 1 settembre 2009 e sottoscritto in numero di cinque originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Dario Bozzelli F.to Maurizio Benincasa F.to Aurelio Vessichelli
Share the post "CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 01 settembre 2009 promosso da: A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – A.S.D. Elpidiense Cascinare – F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Interregionale – A.S.D"