CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 12 agosto 2009 promosso da: A.S. Buguggiate contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. – F.C. Lonatese IL COLLEGIO ARBITRALE Do

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 12 agosto 2009 promosso da: A.S. Buguggiate contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - F.C. Lonatese

IL COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Angelo Grieco Presidente

Avv. Carlo Guglielmo Izzo Arbitro

Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro

riunito in conferenza personale in data 12 agosto 2009 presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1455 del 29 luglio 2009) promosso da: A.S. Buguggiate, con sede in Buguggiate (VA), via Monte Rosa n. 27, P. IVA e C.F. 015767900123, in persona del presidente, sig. Alessandro Monti e del vicepresidente, sig. Gianmario Urbini, rappresentata e difesa dall’avv. Danilo Bosetti. - parte istante Contro Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, via Po n. 36, in persona del presidente, rag. Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta. - parte intimata Nonché contro Federazione Italiana Gioco Calcio, con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del presidente, dott. Giancarlo Abete. - parte intimata non costituita Nonché contro Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. – L.N.D., con sede in Milano, via R. Pitteri n. 95/2, in persona del presidente, dott. Felice Belloli. - parte intimata non costituita Nonché contro F.C. Lonatese, con sede in Lonate Pozzolo (VA). - parte controinteressata non costituita IN FATTO

A) Con atto depositato il 29.07.2009 presso la segreteria del TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), l’A.S. Buguggiate ha così riassunto i fatti di causa: 1) L’A.S. Buguggiate ha partecipato, nella stagione sportiva 2008/2009, al campionato di seconda categoria, girone Z, Delegazione Provinciale di Varese, classificandosi al secondo posto. 2) Al termine del campionato, in data 19.03.2009, il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. – L.N.D. ha emesso un comunicato ufficiale, con il quale ha disciplinato le modalità di svolgimento dei play-off, alla cui fase sono state ammesse a partecipare le squadre classificatesi dal secondo al quinto posto della graduatoria finale di ciascun girone. 3) La previsione dei play-off si rendeva necessaria per determinare un ordine di preferenza tra le squadre classificatesi dal secondo al quinto posto (e, quindi, non ammesse di diritto a partecipare al campionato superiore) da utilizzarsi nell’eventualità in cui nel campionato di prima categoria si fossero verificate delle “carenze di organico” e fosse, quindi, necessario procedere alla sostituzione di una o più squadre. 4) Dopo aver vinto le prime due partite, l’A.S. Buguggiate è stata ammessa a partecipare al triangolare valevole quale terzo e ultimo turno dei play-off. 5) Al termine del triangolare, tuttavia, le tre squadre partecipanti hanno ottenuto il medesimo punteggio. Pertanto, la vincente del triangolare, individuata mediante il criterio espressamente previsto nel comunicato ufficiale del 19.03.2009, è risultata la A.S.D. Trescore. 6) Con comunicato ufficiale del 18.06.2009, il Comitato Regionale ha, quindi, stilato le graduatorie in base alle quali procedere alla eventuale sostituzione delle squadre già ammesse a partecipare al campionato di prima categoria. 7) All’A.S. Buguggiate è stata assegnata la posizione n. 20 della graduatoria C; nella quale sono state raggruppate le squadre classificatesi al terzo posto dei rispettivi triangolari. 8) Attesa la necessità di sostituire alcune delle squadre già ammesse a partecipare al campionato di prima categoria, il Comitato Regionale, con comunicato ufficiale del 09.07.2009, ha promosso al campionato di prima categoria le squadre di seconda categoria posizionatesi fino al n. 17 della richiamata graduatoria C. 9) Successivamente, in considerazione della ulteriore defezione proveniente da una squadra facente parte del campionato di prima categoria, il Comitato Regionale, con comunicato del 23.07.2009, ha promosso alla categoria superiore anche la squadra posizionatasi al n. 18 della graduatoria C. 10) Così descritti i fatti, l’A.S. Buguggiate ha formulato l’istanza per cui è arbitrato, affinchè il Collegio: “Dichiari nullo e/o illegittimo e/o assunto in violazione di norme dell’ordinamento e/o annulli il provvedimento decisione di cui in oggetto con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla A.S. Buguggiate la posizione N° 20. - Dichiari altresì nullo e/o illegittimo e/o assunto in violazione di norme dell’ordinamento e/o annulli ogni atto/provvedimento del Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C.-L.N.D. direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto e/o conseguente al suddetto provvedimento/decisione e in particolare, i provvedimenti di cui in C.U. n. 2 del 9/7/2009 e C.U. n. 4 del 23/7/2009, provvedimenti con i quali sono stati assegnati posti/completamento organici relativamente ai campionati di prima categoria. - Ordini alla Federazione Italiana Gioco Calcio e/o alla Lega Nazionale Dilettanti e/o al Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C.-L.N.D., di posizionare la A.S. Buguggiate al N° 12 della graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria ed il conseguente inserimento, se nel caso anche in “sovrannumero” della stessa nel campionato di prima categoria per la stagione 2009/2010. Spese e compensi arbitrali nonché diritti amministrativi rifusi”. B): Si è costituita in giudizio la sola Lega Nazionale Dilettanti, che, con comparsa di costituzione depositata il 07.08.2009, ha, in primo luogo, sollevato alcune eccezioni preliminari di natura procedurale; in secondo luogo, nel merito, ha eccepito l’infondatezza delle tesi sostenute dall’istante. In particolare, la Lega Nazionale Dilettanti ha contestato l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato in quanto non sottoscritta da difensore abilitato alla pratica forense, come prescritto dall’art. 9 del Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS. Inoltre, sempre secondo la parte intimata, l’istanza di arbitrato sarebbe inammissibile in quanto tardiva, ai sensi dell’art. 10 del richiamato Codice. Nel merito, poi, la Lega Nazionale Dilettanti ha contestato le tesi avversarie, sottolineando l’assoluta correttezza del procedimento adottato dal Comitato Regionale per la determinazione delle graduatorie. C) In data 05.08.2009 si è costituito il Collegio arbitrale, composto dagli avv. ti Carlo Guglielmo Izzo, prof. Massimo Zaccheo e dal dott. Angelo Grieco, dai primi due indicato congiuntamente con funzioni di Presidente. In data 12.08.2009 si è tenuta la prima udienza, nella quale il Collegio, considerata l’urgenza della trattazione, ha invitato le parti alla discussione, al termine della quale ha letto il dispositivo della decisione assunta. IN DIRITTO 1) In via preliminare, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di arbitrato sollevata dalla Lega Nazionale Dilettanti, relativamente alla mancata sottoscrizione dell’atto introduttivo da parte di un difensore abilitato alla pratica forense. A tal riguardo, il Collegio rileva che, se da un lato l’art. 9, lett. i) del Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS stabilisce che l’istanza di arbitrato deve contenere, tra gli altri elementi, la sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura, dall’altro lato non prevede alcuna sanzione nel caso in cui l’atto non sia provvisto di tale requisito. Al fine di comprendere al meglio l’effettiva natura della suddetta disposizione appare, quindi, opportuno fare un breve richiamo alle norme del Codice di procedura civile che regolano la materia. L’art. 4, secondo comma, del Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS stabilisce, infatti, che la procedura arbitrale “è retta dalle norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato”. Ebbene, in materia arbitrale l’art. 816 bis cod. proc. civ. stabilisce che “le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori”, lasciando alle stesse l’alternativa possibilità di agire e di resistere nel giudizio arbitrale personalmente. Tale soluzione risulta pienamente coerente con l’intento perseguito dal Legislatore, che, nel prevedere la procedura arbitrale, ha inteso costituire una forma di risoluzione delle controversie in gran parte svincolata dalle forme e dai rigidi schemi che ispirano il procedimento dinanzi ai giudizi togati. In conclusione, se da un lato, la mancata sottoscrizione della domanda di arbitrato da parte di un difensore sembrerebbe essere in contrasto con quanto stabilito dal Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS, dall’altro lato, tale mancanza è invece pienamente consentita da quelle norme alle quali il medesimo Codice si ispira e dalle quali trae origine. La situazione di obiettiva incertezza circa l’obbligatorietà del requisito della sottoscrizione dell’istanza di arbitrato da parte del difensore rende, a giudizio del Collegio, del tutto scusabile l’errore in cui è incorso il ricorrente; tanto più se si considerano la natura giuridica e le caratteristiche di quest’ultimo. Sul punto, il Collegio osserva, inoltre, che l'errore scusabile può essere riconosciuto dal Giudice anche in assenza di specifica domanda della parte, purché si versi (come nel caso di specie) in fattispecie caratterizzate da condizioni d’incertezza oggettiva. Da ultimo, appare opportuno osservare che, in ogni caso, la mancata nomina di un difensore, eccepita dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stata pienamente colmata dalla A.S. Buguggiate già alla prima udienza arbitrale del 12.08.2009, nella quale la parte istante è stata assistita dall’avv. Danilo Bosetti. 2) Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di tardività dell’istanza di arbitrato, sollevata dalla Lega Nazionale Dilettanti, a causa del decorso dei termini previsti dall’art. 10 del Regolamento TNAS. A tal riguardo, il Collegio rileva che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Lega Nazionale Dilettanti concerne esclusivamente il comunicato ufficiale emesso dal Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C-L.N.D. in data 18.06.2009, senza prendere in alcuna considerazione i comunicati ufficiali del 09.07.2009 e del 23.07.2009. Tale soluzione non è condivisibile. Se è vero, infatti, che il comunicato ufficiale del 18.06.2009 ha reso note le graduatorie da utilizzare per l’eventuale promozione nel campionato di categoria superiore, attribuendo alla A.S. Buguggiate la posizione n. 20 della graduatoria C; è altrettanto vero che la lesione paventata dall’istante è emersa solo in seguito all’emissione dei comunicati del 09.07.2009 e del 23.07.2009. Come affermato dalla medesima Lega Nazionale Dilettanti, infatti, le graduatorie stilate al termine della fase di play-off assumevano rilevanza solo nell’eventualità in cui fosse necessario colmare delle sopravvenute carenze di organico nel Campionato di prima categoria. Se, al contrario, tale eventualità non si fosse verificata, le graduatorie non potevano “in alcun modo interferire sulla classifica dei diversi gironi del campionato di seconda categoria” (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione della Lega Nazionale Dilettanti).  a suddetta funzione delle graduatorie è altresì confermata dal medesimo comunicato del 18.06.2009, che definisce le richiamate classifiche: “graduatorie per eventuali ammissioni alle categorie superiori per la stagione sportiva 2009/2010”. Da quanto sopra esposto, discende che, al momento dell’emissione del comunicato del 18.06.2009, gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla posizione attribuita all’A.S. Buguggiate nelle graduatorie erano inesistenti, non essendosi ancora verificata alcuna carenza di organico nel campionato di prima categoria. Le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal comunicato del 18.06.2009 sono emerse solo in data 09.07.2009, quando il Comitato Regionale ha comunicato il verificarsi di carenze di organico nel campionato di prima categoria ed ha, pertanto, reso utilizzabili le graduatorie stilate al termine dei play-off. In conclusione, la lesione pretesamente subita dall’A.S. Buguggiate è stata percepita solo in data 09.07.2009 ed è da tale momento che decorre il termine di cui all’art. 10 del Regolamento TNAS. 3) Quanto al merito della controversia, il Collegio muove dall’art. 49, lett. c) delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (di seguito, per brevità, N.O.I.F.), cherelativamente al Campionato di seconda categoria, stabilisce che lo stesso “è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi” Il richiamato art. 49 N.O.I.F. stabilisce, poi, che: “Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e di play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni”. Inoltre, è espressamente stabilito che: “le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.” Da quanto riportato discende che le N.O.I.F. attribuiscono espressamente ai singoli Comitati Regionali il potere di organizzare i vari Campionati Regionali (Eccellenza, Promozione, I Categoria, II Categoria e Campionato Regionale Juniores), attribuendo altresì agli stessi la facoltà di prevedere fasi di play-off e di play-out. Queste ultime, previa approvazione della Lega Nazionale Dilettanti, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite dai medesimi Comitati. Nel caso di specie, il Comitato Regionale Lombardia ha esercitato la facoltà espressamente attribuita dalle N.O.I.F. e con il comunicato n. 35 del 19.03.2009 ha previsto, a conclusione del campionato di II categoria, una fase di play-off alla quale  sono state ammesse a partecipare le squadre che, nei vari gironi, si sono posizionate dal secondo al quinto posto della classifica. Tale fase di play-off, come più volte ribadito e come espressamente indicato nel comunicato ufficiale, è stata prevista al fine di comporre una graduatoria, che sarebbe stata utilizzata per individuare le squadre che avrebbero avuto diritto a colmare le eventuali carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria. Il Comitato Regionale ha quindi regolato la fase di play-off, prevedendo due turni preliminari, superati i quali si ha diritto ad accedere al terzo turno, costituito da un triangolare. Con specifico riguardo alle regole relative al terzo turno dei play-off, il comunicato del 19.03.2009 ha previsto che: “Se al termine dei triangolari…più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per determinare la vincente, si terrà conto nell’ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della miglior differenza reti dell’intero triangolare/quadrangolare; - del maggior numero di reti segnate in tutti gli incontri del triangolare/quadrangolare; - del miglior piazzamento conseguito al termine del Campionato 2008/2009 indipendentemente dal girone di appartenenza”. Nel caso di specie, al termine del triangolare al quale ha partecipato l’A.S. Buguggiate, tutte le squadre hanno ottenuto lo stesso punteggio (2 punti), avendo concluso in parità tutte le partite disputate. La posizione finale delle tre squadre è stata quindi individuata attraverso il citato meccanismo previsto dal comunicato del 19.03.2009, che, come detto, non prevedeva lo svolgimento di alcuna gara di spareggio tra le squadre aventi il medesimo punteggio, ma adottava il c.d. sistema della classifica avulsa. La possibilità di effettuare una gara di spareggio, a norma dell’art. 51 N.O.I.F., (più volte richiamato dall’istante) era stata, infatti, espressamente prevista nel solo caso in cui si fosse verificata una parità di punteggio tra due squadre e bisognasse decidere quale delle due avesse diritto ad accedere alla fase di play-off.In base ai richiamati parametri, dunque, l’A.S. Buguggiate, che, pur godendo della  medesima differenza reti delle altre partecipanti al triangolare, aveva realizzato il minor numero di reti, è stata classificata al terzo posto ed è stata inserita pertanto alla posizione n. 20 della graduatoria C. In conclusione, la determinazione delle graduatorie utilizzate per colmare le carenze

di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria, risulta del tutto conforme sia alle N.O.I.F., che rimettono ai vari Comitati Regionali l’organizzazione dei singoli campionati e la determinazione delle modalità di svolgimento dell’eventuale fase di play-off, sia alle regole stabilite nel comunicato ufficiale del 19.03.2009, che prevede lo svolgimento di una gara di spareggio esclusivamente per l’individuazione delle squadre ammesse a partecipare ai play-off. 4) Con riguardo alle spese, il Collegio valuta opportuno compensare le spese del giudizio e porre a carico delle parti – A.S. Buguggiate e Lega Nazionale Dilettanti -, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, i diritti degli Arbitri liquidati in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori. PQM Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. rigetta l’istanza presentata dalla A.S. Buguggiate; 2. compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; 3. pone a carico delle parti – A.S. Buguggiate e Lega Nazionale Dilettanti -, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico delle parti – A.S. Buguggiate e Lega Nazionale Dilettanti – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 12 agosto 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Angelo Grieco Presidente del Collegio Arbitrale F.to Carlo Guglielmo Izzo Arbitro F.to Massimo Zaccheo Arbitro

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it