CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 14 settembre 2009 –  A.C. Rudianese contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Lombardia – G.S. Grumellese Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 14 settembre 2009 –  A.C. Rudianese contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia - G.S. Grumellese Calcio

IL COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Felice Maria Filocamo (Presidente)

Dott. Francesco Boffa Tarlata (Arbitro)

Dott. Gennaro Calabrese  (Arbitro)

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0747 del 17 aprile 2009) promosso da: A.C. Rudianese, con l’Avv. Paolo Bordonaro parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti con gli Avv.ti Mario

Gallavotti e Stefano La Porta parti intimate e contro Comitato Regionale Lombardia e G.S. Grumellese Calcio altri parti intimate, non costituite ha emanato la seguente ORDINANZA VISTO il procedimento arbitrale prot. n. 0747 del 17.04.2009; VISTI i verbali delle udienze del 26 giugno 2009 e del 14 luglio 2009 ; VISTA la comunicazione (prot. n. 1640 del 01.09.2009) con la quale la A.C. Rudianese, per l’avvenuto ripescaggio e inserimento nel Campionato Nazionale di Eccellenza, informa dell’avvenuta cessazione della materia del contendere; CONSIDERATA l’attività svolta dal Collegio arbitrale IL COLLEGIO ARBITRALE

1. prende atto dell’avvenuto ripescaggio e inserimento nel Campionato Nazionale di Eccellenza della A.C. Rudianese e dell’avvenuta cessazione della materia del contendere e, per l’effetto, dichiara cessato dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport il procedimento arbitrale di cui in premessa

2. condanna la società A.C. Rudianese, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, liquidati in complessivi € 1.000 (euro mille) oltre accessori e spese sostenute;

3. pone a carico delle parti - A.C. Rudianese, Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

4. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. La Segreteria dell’arbitrato è incaricata di trasmettere la presente ordinanza alle parti costituite, anche a mezzo fax. Roma, 14 settembre 2009 F.to Felice Maria Filocamo F.to Francesco Boffa Tarlata F.to Gennaro Calabrese

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