CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 promosso da: Maurizio Soloni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato dalle parti

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 promosso da: Maurizio Soloni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

A R B I T R O U N I C O

Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato dalle parti ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

L O D O A R B I T R A L E

nel procedimento di arbitrato procedimento di arbitrato prot. n. 1307 del 10 luglio 2009 promosso da: Maurizio Soloni, residente in Brescia, via Parma n. 69, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Antonio Ghirardi, presso lo studio di questo in Brescia, Via Vittorio Emanuele II° n. 1 è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce all’istanza di arbitrato ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione resistente  FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti

1. Il rag. Maurizio Soloni (il “sig. Soloni” o il “Ricorrente”) è il presidente della A.C. Montichiari. Come tale, il sig. Soloni è tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.

B. La controversia tra le parti

3. Con decisione in data 12 maggio 2009, pubblicata nel CU n. 156/DIV di pari data, il Giudice Sportivo Nazionale presso Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) (il “Giudice sportivo”) infliggeva al sig. Soloni la sanzione della

inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31 dicembre 2009”, nonché la “ammenda di € 3.000,00”, poiché al termine della gara Montichiari- Alessandria disputata il 10 maggio 2009 “si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed aggrediva verbalmente la terna arbitrale con frasi offensive e minacciose; lo stesso rivolgendosi ad un addetto federale tentava di strappargli il tesserino di riconoscimento e pronunciava frasi offensive e minacciose verso lo stesso e verso l’istituzione calcistica”. 4. Con atto in data 19 maggio il sig. Soloni proponeva ricorso alla Corte di giustizia federale della FIGC (la “Corte federale”) avverso la decisione del Giudice sportivo, chiedendo, in parziale riforma di essa, la riduzione “nella misura ritenuta di giustizia” delle sanzioni irrogategli.

5. Il 12 giugno 2009 la Corte federale respingeva il ricorso proposto dal sig. Soloni. Il dispositivo di siffatta decisione veniva pubblicato nel CU n. 255/CGF (2008/2009) di pari data. La motivazione della stessa veniva invece pubblicata con CU n. 273/CGF (2008/2009) del 14 luglio 2009. A sostegno del rigetto della propria decisione la Corte federale ha “osserva[to] … che nell’appello si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell’Assistente Arbitro … . Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dal rapporto degli Assistenti Arbitri, i quali, oltre tutto, nel caso di specie sono precisi e circostanziati anche per quanto riguarda il comportamento del signor Maurizio Soloni, l’appello di quest’ultimo è da considerarsi infondato anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al signor Maurizio Soloni si siano svolti in modo diverso da come risulta dal referto arbitrale e dal rapporto

dell’Assistente”. Ad avviso della Corte Federale il comportamento del sig. Soloni “merita[va] la più ferma riprovazione, se si considera che trattasi del Presidente della società di calcio, che, in quanto tale, costituisce il punto di riferimento della società della quale è addirittura il legale rappresentante e, pertanto, avrebbe dovuto essere il primo ad evitare comportamenti che costituiscono una gravissima mancanza di rispetto nei confronti della terna arbitrale. Anzi, per il comportamento tenuto dal signor Maurizio Soloni al termine della gara (tra l’altro, oltre alle gravi minacce rivolte all’Assistente Arbitro, ha afferrato anche il tesserino di riconoscimento appeso al collo dell’Ispettore di Lega) si sarebbero giustificate sanzioni ben più pesanti di quelle inflitte dal Giudice Sportivo Nazionale”.

C. Il procedimento arbitrale

C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato

6. Con istanza di arbitrato in data 10 luglio 2009, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per ottenere la riforma della decisione della Corte federale. In tale atto, il Ricorrente, tra l’altro, manifestava il proprio consenso a che la controversia venisse decisa da un arbitro unico e proponeva a tal fine la nomina del prof. avv. Luigi Fumagalli.

7. Con memoria di costituzione depositata in data 29 luglio 2009 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo, in sostanza, la conferma della decisione impugnata. In ogni caso, la Resistente manifestava il proprio consenso alla nomina del prof. avv. Luigi Fumagalli quale arbitro unico.

8. In data 29 luglio 2009 l’Arbitro Unico congiuntamente designato manifestava la propria accettazione dell’incarico.

9. Con ordinanza del 10 agosto 2009 l’Arbitro Unico concedeva un termine al Ricorrente per il deposito di memoria illustrativa del ricorso, alla luce della pubblicazione, medio tempore intervenuta, della motivazione della decisione oggetto di impugnazione, nonché successivo termine per il deposito di memoria di replica da parte della Resistente; fissava infine l’udienza per la discussione della controversia.

10. Sulla base dell’ordinanza emessa dall’Arbitro Unico:

• il sig. Soloni depositava una memoria illustrativa datata 4 settembre 2009;

• la FIGC depositava in data 11 settembre 2009 una memoria di replica.

11. In data 17 settembre 2009 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti illustravano le rispettive posizioni. All’esito della stessa, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento dell’arbitrato e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. L’Arbitro Unico si riservava quindi ogni decisione sulle domande delle parti.

C.2 Le domande delle parti a. Le domande del sig. Soloni

12. Nella propria istanza di arbitrato il sig. Soloni ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, previo riesame nel merito e in riforma della decisione indicata in “oggetto” [ossia della decisione assunta dalla Corte federale il 12 giugno 2009], riduca nella misura ritenuta di giustizia la sanzione [a lui] irrogata … . Spese e onorari di difesa, spese e compensi arbitrali nonché diritti amministrativi rifusi”.

13. In via istruttoria, poi, il Ricorrente ai sensi dell’art. 22 del Codice TNAS ha domandato che “vengano richiesti chiarimenti e informazioni agli Ufficiali di gara … ovvero che gli stessi vengano sentiti quali testimoni al fine di meglio e più compiutamente chiarire quanto verificatosi in occasione della gara Montichiari-Alessandria disputata il giorno 10/5/2009, con riferimento alle condotte poste in essere dal Sig. Maurizio Soloni”, e che, al fine di poter verificare/valutare anche la sua condotta processuale, “venga disposta/ordinata l’acquisizione in giudizio del verbale di causa relativo all’udienza tenutasi il giorno 12/6/09 avanti la Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C.”.

b. Le domande della FIGC

14. Nella propria memoria di costituzione la FIGC ha chiesto “che l’istanza avversaria venga in parte dichiarata inammissibile e comunque respinta. Con condanna della parte istante alle spese del presente procedimento, inclusi i diritti amministrativi versati ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Codice dei giudizi dinanzi al TNAS”.

C.3 La posizione delle parti

a. La posizione del sig. Soloni

15. A parere del Ricorrente la decisione impugnata “si appalesa illegittima e/o comunque ingiusta (sotto un profilo sanzionatorio) e meritevole di riforma”. In particolare, in siffatta decisione non sarebbero state tenute in considerazione e valutate, ai fini della corretta individuazione della sanzione applicabile, “circostanze assolutamente rilevanti e decisive”, pur rilevate ed evidenziate di fronte agli organi di giustizia della FIGC. A sostegno della censura svolta il Ricorrente illustra:

• di aver espressamente riconosciuto di aver posto in essere una condotta antiregolamentare. A parere del Ricorrente tale comportamento deve essere valutato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Codice di giustizia sportiva della FIGC (il “CGS”), e comunque quale circostanza attenuante, da considerare ai sensi dell’art. 16

CGS;

• l’art. 24 CGS trova applicazione anche nelle circostanze relative al Ricorrente, portando ad una riduzione della sanzione, ed anzi “la proposta di cui all’art. 24 CGS” costituisce, “in costanza e ricorrenza – come nella fattispecie – dei presupposti normativamente indicati e previsti, “atto dovuto” e non invece mera facoltà”;

• “del tutto contraria al vero risulta la circostanza – affermata nell’impugnata decisione – secondo la quale l’odierno istante avrebbe tentato di strappare ad un addetto federale il tesserino di riconoscimento; lo stesso interessato mai ha del resto, nel rapporto stilato, riferito tale “fatto”. … Così come il Direttore di gara mai ha affermato che il Sig. Maurizio Soloni fosse entrato all’interno dello spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara …”, laddove tali circostanze hanno invece influenzato la misura della sanzione inflitta al sig. Soloni;

• la valutazione ai fini disciplinari del comportamento del Ricorrente non può prescindere da quanto accaduto durante la gara Montichiari-Alessandria: “la condotta degli Ufficiali di gara … aveva infatti costituito motivo unico ed esclusivo

dello sfogo” del sig. Soloni;

• gli ufficiali di gara hanno potuto lasciare lo stadio in un clima di assoluta tranquillità e serenità, “dopo aver ricevuto il saluto e le scuse anche da parte del Sig. Maurizio Soloni”.

16. Allo stesso tempo, il sig. Soloni fa rilevare che le motivazioni della decisione impugnata sono state depositate quando era già decorso il termine stabilito dall’art. 34 comma 2 CGS, perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS.

17. Infine, il Ricorrente difende l’ammissibilità delle proprie deduzioni istruttorie, in quanto intese non a contrastare il rapporto degli ufficiali di gara, ma esclusivamente a meglio chiarire quanto verificatosi in occasione della gara Montichiari-Alessandria, e conferma l’ammissibilità della impugnazione proposta, oltre che contro l’inibizione, anche in riferimento alla sanzione dell’ammenda di € 3.000. Sotto questo profilo, a parere del Ricorrente, la sanzione inflittagli, considerata nel suo aspetto interdittivo e pecuniario, sarebbe connotata da unicità: la parte relativa all’ammenda costituirebbe dunque statuizione inscindibile del provvedimento di inibizione.

b. La posizione della FIGC

18. La posizione della Resistente, quale formulata in atti a sostegno delle proprie difese, può essere riassunta come segue:

• la impugnazione proposta avverso la sanzione dell’ammenda è inammissibile ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Codice TNAS;

• l’art. 24 CGS è inapplicabile nel caso concreto, poiché il beneficio da esso previsto può essere concesso solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni previste dalla norma, ossia la “ammissione di responsabilità” e la “fattiva collaborazione”, non ricorrenti nel caso di specie; ed inoltre esso attribuisce al giudicante una mera facoltà, e non gli impone alcun obbligo;

• il comportamento tenuto dal sig. Soloni è di “inaudita gravità”: il Ricorrente è stato sanzionato “per avere: dapprima pubblicamente minacciato gli Ufficiali di gara, successivamente – e a più riprese – minacciato ed offeso l’Ispettore di Lega, infine afferrato il cartellino che quest’ultimo teneva al collo, rivolgendo parole ingiuriose nei confronti delle istituzioni sportive”;

• il comportamento tenuto dal sig. Soloni non può in alcun modo essere giustificato dalle decisioni assunte dalla terna arbitrale nel corso della partita;

• inammissibili sono le istanze istruttorie dedotte dal Ricorrente, tenuto conto delle previsioni dell’art. 35 CGS e del carattere puntuale e circostanziato dei documenti ufficiali di gara, “tali da non necessitare di ulteriori integrazioni”;

• il termine previsto dall’art. 34 comma 2 CGS per il deposito del testo integrale delle decisioni degli organi di giustizia “non ha natura perentoria”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Sull’ammissibilità della domanda

1. Innanzitutto va presa in esame, in quanto avente carattere preliminare, l’eccezione di inammissibilità della domanda arbitrale nella parte in cui il Ricorrente impugna la sanzione dell’ammenda (di € 3.000) inflittagli (oltre all’inibizione sino al 31 dicembre 2009) dagli organi di giustizia della FIGC. Ad avviso della Resistente, infatti, tale parte dell’impugnazione si scontrerebbe con i limiti stabiliti dal Codice TNAS che definiscono la competenza dell’adito organo arbitrale. A parere del sig. Soloni, invece, l’impugnazione proposta sarebbe perfettamente – e integralmente – ammissibile, attesa l’unicità della sanzione irrogatagli.

2. Rileva sul punto l’Arbitro Unico che la deferibilità di controversie ad arbitrato presso il TNAS è stata effettivamente limitata in ragione del tipo e della misura della sanzione inflitta, intorno alla quale è insorta controversia. Come è stato osservato negli atti di causa, l’art. 3 comma 1 del Codice TNAS (attuando quanto previsto dall’art. 12-ter comma 1 dello Statuto CONI) introduce, infatti, alcune deroghe alla competenza dei collegi arbitrali incaricati di risolvere controversie in base ad esso, prevedendo che “non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi”. Si pone, dunque, preliminarmente, il problema di stabilire se parte dell’oggetto del presente giudizio ricada o meno nell’ambito di operatività di suddetta eccezione. In caso affermativo, infatti, per essa difetterebbe la competenza di questo organo arbitrale e il ricorso del sig. Soloni dovrebbe essere, in parte qua, dichiarato inammissibile, senza dar luogo ad alcun esame nel merito.

3. L’Arbitro Unico osserva che il CGS, all’art. 19, menziona le seguenti sanzioni:

a) ammonizione, b) ammonizione con diffida, c) ammenda, d) ammenda con diffida,

e) squalifica per una o più giornate di gara, f) squalifica a tempo determinato, g)

divieto di accedere agli impianti sportivi, h) inibizione temporanea a svolgere attività federale; e prevede che dirigenti, soci e tesserati responsabili di violazioni di norme federali siano punibili “con una o più” di tali sanzioni. In altre parole, il CGS delinea l’ammenda e l’inibizione come due sanzioni distinte, ancorché cumulabili allorché la “natura” e la “gravità dei fatti commessi” lo richieda.

4. Alla luce di ciò pare dunque all’Arbitro Unico che, ancorché congiuntamente irrogate, l’ammenda e l’inibizione costituiscano due distinte sanzioni, che gli organi disciplinari della FIGC hanno inteso di dover infliggere al sig. Soloni considerando natura e gravità dei fatti a lui ascritti. Con la conseguenza, come già rilevato nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport nel lodo dell’8 novembre 2006, Carraro c. FIGC, che l’ammissibilità della domanda dovrà essere valutata con riferimento a ciascuna di esse.

5. Ne deriva, dunque, che l’impugnazione proposta dal sig. Soloni avverso l’ammenda di € 3.000 inflittagli dagli organi di giustizia della FIGC deve essere dichiarata inammissibile, poiché, come illustrato, l’art. 3 comma 1 del Codice TNAS

sottrae alla competenza arbitrale le controversie concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a € 10.000. Risulta viceversa ammissibile, né è sotto tale profilo contestata, la domanda avente ad oggetto la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2009, inflitta nel mese di maggio 2009, e confermata nel mese di giugno 2009, e quindi per un periodo superiore ai 120 giorni continuativi.

6. Quanto precede, si noti, sottrae all’organo arbitrale la possibilità di conoscere dell’impugnazione proposta avverso l’ammenda (inferiore a € 10.000) inflitta al sig. Soloni, ormai intangibile. La limitazione del potere dell’arbitro non impedisce peraltro, a parere di questo Arbitro Unico, di tenere conto della (definitiva) sanzione dell’ammenda all’atto della valutazione dell’appropriatezza della diversa sanzione, rientrante nella competenza arbitrale, erogata al ricorrente in un unico contesto. Se infatti ammenda e inibizione sono due sanzioni distinte e ai fini della individuazione dei limiti alla conoscibilità dell’impugnazione ognuna di esse deve essere separatamente considerata, risulta innegabile che l’organo disciplinare della FIGC abbia inteso commisurare la sanzione “alla natura ed alla gravità dei fatti commessi” considerando le due sanzioni congiuntamente. Dunque, nel valutare la congruità della sanzione dell’inibizione, inflitta per un periodo superiore ai 120 giorni continuativi, l’organo arbitrale operante in base al Codice TNAS ben potrà considerare la circostanza che essa si accompagna alla (intangibile) sanzione dell’ammenda.

B. Sul merito della controversia

7. Il Ricorrente contesta sotto più profili la decisione impugnata, ed in particolare per non aver tenuto conto di una serie di circostanze di fatto, che, se considerate, avrebbero, a suo avviso, portato ad una diversa determinazione della sanzione. Allo scopo di fondare siffatta prospettazione e di chiarire quanto avvenuto in occasione della gara Montichiari-Alessandria del 10 maggio 2009, poi, il Ricorrente deduce alcune istanze istruttorie.

8. Preliminarmente, appare all’Arbitro Unico opportuno considerare un’osservazione formulata in atti dal Ricorrente, pur non tradotta in autonomo motivo di censura della decisione impugnata. Rileva infatti il sig. Soloni che il testo integrale della pronuncia della Corte federale è stato depositato solo il 12 giugno 2009, ossia più di quindici giorni dopo la pubblicazione del dispositivo della decisione stessa.

9. Sul punto l’Arbitro Unico concorda con il Ricorrente sull’opportunità del costante rispetto da parte degli organi di giustizia della FIGC del termine stabilito dall’art. 34 comma 2 CGS: l’osservanza di esso (da parte degli organi chiamati a garantire che gli associati nella FIGC rispettino le disposizioni federali) corrisponde all’aspettativa delle parti coinvolte nei procedimenti disciplinari, che legittimamente aspirano a conoscere le ragioni delle decisioni che le riguardano, e soprattutto delle sanzioni loro inflitte; ed inoltre appare idoneo a produrre un effetto deflattivo sul contenzioso arbitrale, in quanto tempestive – e accurate – motivazioni potrebbero dissuadere il sanzionato dall’avviare giudizi impugnatori.

10. L’Arbitro Unico sottolinea comunque che il deposito della motivazione oltre il termine stabilito dall’art. 34 comma 2 CGS non priva la decisione disciplinare della propria forza vincolante, in difetto di sanzione puntuale di inefficacia, al di là del generico riferimento al carattere perentorio di tutti i termini stabiliti dal CGS previsto dall’art. 38 in relazione ai termini dei procedimenti ed alle modalità di comunicazione degli atti, né realizza un vizio della decisione per ciò solo da annullare in sede di arbitrato ai sensi del Codice TNAS. Ed invero l’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata. Dunque, oggetto di giudizio, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà sanzionatoria definitivamente manifestata dalla federazione attraverso la decisione disciplinare, e tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa.

11. Dunque, questo Arbitro Unico può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la decisione impugnata, ancorché il deposito della sua motivazione sia avvenuto oltre il termine stabilito dal CGS. E ciò anche in considerazione del fatto che comunque il Ricorrente ha potuto, in corso di arbitrato, prendere conoscenza delle motivazioni offerte dalla Corte federale a sostegno della propria decisione ed argomentare, anche in apposita memoria, su di esse. Dunque, anche sotto tale profilo, nessun pregiudizio è derivato al Ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni.

12. Allo scopo di sostenere la censura della decisione impugnata svolta in via principale, ossia che si sarebbero verificate circostanze di cui gli organi di giustizia della FIGC non hanno tenuto conto, il Ricorrente ha domandato che “vengano richiesti chiarimenti e informazioni agli Ufficiali di gara … ovvero che gli stessi vengano sentiti quali testimoni al fine di meglio e più compiutamente chiarire quanto verificatosi in occasione della gara Montichiari-Alessandria disputata il giorno 10/5/2009, con riferimento alle condotte poste in essere dal Sig. Maurizio Soloni”. E ciò anche deducendo l’illogicità della decisione della Corte federale che da un lato ha ritenuto inammissibili le prove contrarie al referto arbitrale dedotte dal Ricorrente,  dall’altro ha ritenuto il ricorso infondato poiché nessuna prova era stata offerta dello svolgimento dei fatti in modo diverso da quello risultante dal referto arbitrale.

13. Tale domanda, alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della FIGC, che questo Arbitro Unico non ha il potere di riscrivere, non può essere accolta, in quanto inammissibile. Se è vero, infatti, che l’art. 22 comma 2 del Codice TNAS contempla la testimonianza quale mezzo di prova esperibile in arbitrato e che l’art. 34 CGS prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34 comma 5 CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1 CGS attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Dunque non è possibile per questo Arbitro Unico – pur apprezzando l’accorata ricostruzione dei fatti operata dal Ricorrente e le lucide argomentazioni svolte dal suo difensore – ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti. In relazione a ciò, dunque, l’Arbitro Unico aderisce alle osservazioni formulate sul punto da altro organo arbitrale TNAS (nel lodo deliberato il 14 maggio 2009, A.S.I. Isola Farnese FCD c. FIGC).

14. La valutazione della natura e della gravità dei fatti addebitati al sig. Soloni deve pertanto essere condotta sulla base di quanto in relazione ad essi recato dai referti in atti.

15. In tale quadro appare all’Arbitro Unico opportuno sottolineare come i fatti verificatisi durante lo svolgimento della gara Montichiari-Alessandria, quand’anche costitutivi di errori arbitrali, se possono storicamente rappresentare la “molla” che spinge persone rispettose delle istituzioni sportive – come il sig. Soloni ha dimostrato di essere, senza bisogno di ulteriore conferma documentale, nel corso dei procedimenti – a tenere comportamenti estranei alla loro indole, certamente non rappresentano una causa di giustificazione, o un’attenuante, o comunque un elemento da valutare nell’apprezzamento della natura e della gravità dei fatti commessi, che restano intrinsecamente (e grandemente) censurabili. Dunque, anche assumendo (ma senza concedere) che durante la partita gli ufficiali di gara abbiano commesso un gravissimo errore nel valutare un’azione di gioco, nulla cambierebbe nella valutazione del comportamento del sig. Soloni, in nessun modo giustificato.

16. Invero, i comportamenti del sig. Soloni, quali esposti dagli ufficiali di gara, sono connotati da particolare gravità e come tali vanno sanzionati. Essi, poi, appaiono ripresi correttamente dalla Corte federale: questa, infatti, non ha sostenuto che il Ricorrente “avrebbe tentato di strappare ad un addetto federale il tesserino di riconoscimento”, come in effetti non risulta nei referti, ma rilevato, in piena aderenza ad essi, che il sig. Soloni aveva “afferrato … il tesserino di riconoscimento appeso al collo dell’Ispettore di Lega”; allo stesso modo la Corte federale non ha affermato che il Sig. Maurizio Soloni fosse entrato all’interno dello spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara.

17. In questo arbitrato il Ricorrente ha dedotto l’ingiustizia della sanzione irrogatagli, ritenuta eccessiva.

18. La domanda formulata dal sig. Soloni richiede dunque una valutazione della congruità della sanzione (complessivamente considerata), e pertanto una verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale riconosciuto all’organo disciplinare di un’associazione nella fissazione di una sanzione. A tale riguardo l’Arbitro Unico conferma invero l’opportunità di seguire un approccio rigido ai fini della definizione dei poteri attribuiti all’organo arbitrale adito in sede di impugnazione. Nella misura in cui l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si pone in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, l’Arbitro Unico ritiene che il potere di revisione della decisione endo-federale a lui riconosciuto incontri un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata alla associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati.

19. Di conseguenza, l’Arbitro Unico conferma la propria adesione alla giurisprudenza, sviluppatasi soprattutto in seno al Tribunale Arbitrale dello Sport, che chiarisce che la sanzione imposta non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché la sanzione non sia manifestamente proporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione.

20. L’Arbitro Unico, a tal riguardo, ritiene che la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2009, valutata congiuntamente alla sanzione pecuniaria, imposta al sig. Soloni, non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione di cui il Ricorrente è stato ritenuto responsabile.

21. Né può dirsi che la Corte federale abbia errato laddove non ha tenuto conto del comportamento del Ricorrente, ed in particolare della sua ammissione di responsabilità e delle scuse offerte, ai fini dell’art. 24 CGS. Rileva, infatti, l’Arbitro Unico che i presupposti per l’applicazione di tale norma, prevista per fattispecie diverse da quelle in relazione alle quali è insorta la controversia dedotta nel presente arbitrato, non sono riuniti nel caso di specie, essendo necessari, oltre all’ammissione di responsabilità, anche la collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di violazioni disciplinari.

22. In conclusione, dunque, il ricorso va rigettato e la decisione impugnata confermata.

C. Sulle spese

23. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

1. respinge l’istanza di arbitrato del rag. Maurizio Soloni e conferma l’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, meglio indicata in motivazione;

2. condanna il rag. Maurizio Soloni al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella misura complessiva di € 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge;

3. condanna il rag. Maurizio Soloni, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in € 1.000 (mille/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dall’Arbitro Unico, oltre IVA e CPA come per legge;

4. condanna, altresì, il rag. Maurizio Soloni al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in data 28 settembre 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli

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