F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it
2) RICORSO A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI SIG. GABRIELLI ANGELO ED AL SIG. MARCHETTI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELL’A.C. CITTADELLA, SEGUITO GARA NON UFFICIALE DEL 30.3.2009
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)
3) RICORSO SIG. MARCHETTI STEFANO, GIÀ DIRETTORE GENERALE DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)
4) RICORSO SIG. GABRIELLI ANGELO, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)
L’A.S. Cittadella S.r.l. in persona del Presidente Andrea Gabrielli, il signor Angelo Gabrielli, già presidente del medesimo sodalizio, ed il signor Stefano Marchetti, dirigente della detta società, hanno proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 24.6.2009, di cui al Com. Uff. pubblicato nello stesso giorno, con la quale la detta Commissione ha, tra l’altro, inflitto ai tre incolpati le seguenti sanzioni: all’Angelo Gabrielli ed allo Stefano Marchetti inibizione per mesi 1, all’A.S. Cittadella l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni di che trattasi erano state determinate da accertamenti e successivo deferimento da parte della Procura Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 e 3 C.G.S., nonché l’art. 4, comma 1 dello stesso Codice per l’avvenuta partecipazione di un giovane calciatore, a nome Vittorio Polizzi, tesserato per l’A.C. Sandonà, ad una gara tra la società Cittadella e la Liventinagorghenze, così provocando la violazione dell’art. 30, comma 1, Regolamento L.N.D., per non aver chiesto la prescritta autorizzazione per la detta partita, ancorchè non ufficiale, effettuata il 30.3.2009. I ricorrenti deducono l’erronea considerazione della fattispecie da parte del primo Giudice che avrebbe dovuto venir disciplinata dalle norme relative al Settore Giovanile e Scolastico, osservando in subordine l’inapplicabilità alla società ricorrente – e, per conseguenza, ai suo dirigenti - dell’art. 30 della L.N.D. in quanto il sodalizio partecipa al Campionato Professionistico ed è quindi appartenente ad altra Lega; eccependo infine che la gara in discorso non può considerarsi amichevole, ma partita di semplice addestramento. Ad avviso della Corte il ricorso è fondato e merita accoglimento. La stessa Corte ritiene assorbente di ogni altra censura la circostanza che, nella fattispecie, non può considerare amichevole la gara alla quale ha partecipato il Polizzi causando deferimento e sanzioni, sebbene incontro di mero addestramento fra formazioni casualmente composte, come sostenuto dai ricorrenti, e ciò per il semplice, ma decisivo motivo, che nessun arbitro è stato chiamato a dirigerla come pacificamente risulta dagli atti di causa. In questa situazione, l’art. 30 invocato dalla Procura - indipendentemente dalla sua applicabilità al caso controverso in ragione dell’appartenenza dell’A.S. Cittadella ad altra Lega - certamente non può trovare applicazione trattandosi sostanzialmente di una partita d’allenamento. Il rilievo, come innanzi osservato, assorbe ogni altra doglianza. Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i reclami nn. 2), 3) e 4), come sopra rispettivamente proposti dall’A.S. Cittadella s.r.l. di Cittadella (PD), dal Sig. Marchetti Stefano e dal Sig. Gabrielli Angelo, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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