F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO SIG. BRIC IGOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it
1) RICORSO SIG. BRIC IGOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER L’INTERA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 E PER TUTTO DETTO PERIODO DI SOSPENSIONE DALL’OBBLIGO DI ASTENERSI DALL’ASSISTERE AGLI ALLENAMENTI E ALLE GARE UFFICIALI E NON ALL’INTERNO DEL RECINTO DI GIUOCO; OVVERO IN ALTERNATIVA: DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 DA CORRISPONDERE NEI MODI ORDINARI ENTRO IL TERMINE DELL’1.9.2009 PENA LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI TECNICI, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 127 del 15.5.2009)
Deferito dalla Procura Federale, l’allenatore Bric Igor, tesserato con l’A.S.D. Donatello Calcio, veniva ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver svolto funzioni di conduzione tecnica della prefata società in occasione di tre gare ufficiali svoltesi nei mesi di settembre ed ottobre 2008, nonostante fosse squalificato fino al 31.1.2009 come da precedente decisione della medesima Commissione pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 21.7.2008 e perseguito con la sanzione della squalifica per l’intera Stagione Sportiva 2009/2010 con obbligo di astenersi dall’assistere agli allenamenti ed alle gare ufficiali e non all’interno del recinto di giuoco, ovvero, in alternativa (sic!) dell’ammenda di € 15.000,00 da corrispondere entro l’l1.9.2009 pena la cancellazione dall’albo dei tecnici (Com. Uff. n. 127 del 15.5.2009). Per avversare tale pronuncia si è rivolto a questa Corte il Bric sostenendo, come già vanamente fatto nel primo giudizio con motivazioni ampie, specifiche ed elaborate, di avere del tutto ignorato il provvedimento sanzionatorio adottato a suo carico in quanto mai comunicatogli secondo quanto prescritto dagli artt. 35 comma 4/1 e 38 C.G.S. e dall’art. 36, comma 4, del Regolamento Settore Tecnico e, comunque, di essersi immediatamente astenuto da ogni attività federale non appena venuto “aliunde” a conoscenza della squalifica comminatagli. L’appello è fondato e va accolto. Ed invero la decisione impugnata, basata su una motivazione talmente scarna da rasentare l’inesistenza, ha totalmente omesso di interloquire in ordine alla tesi difensiva peraltro incentrata sullo stesso presupposto dell’incolpazione, limitandosi ad una apodittica affermazione di colpevolezza ben lungi dall’essere dimostrata. Posto, infatti, come già detto, che la comunicazione della decisione emessa il 21.7.2008 era indispensabile non essendo applicabile nel caso di specie la presunzione di conoscenza di cui all’art. 2, comma 3 C.G.S., ove si fosse accertato che gli assunti del Bric fossero coonestati da elementi di fondatezza, ove, cioè, fosse stato provato che le comunicazioni a lui inviate con il telegramma n. 83/3 A del 21.7.2008 e tramite la raccomandata A.R. spedita il 23.7.2008, dei quali è copia in atti, non fossero mai pervenuti al destinatario, con conseguente vanificazione della clausola di garanzia richiesta dall’art. 38, comma 7 C.G.S., è evidente che nessun addebito di inosservanza potrebbe essere elevato nei confronti dell’attuale appellante. Orbene, all’inerzia della Commissione Disciplinare ha posto rimedio questa Corte che, con successive ordinanze del 10 e del 25.6 ha richiesto alla segreteria della Commissione la dimostrazione che le comunicazioni inviate erano andate a buon fine, ricevendone sostanzialmente risposte negative, vuoi perché non vi era prova alcuna circa l’avvenuta consegna del telegramma, vuoi perché l’avviso di ritorno della raccomandata non risultava mai essere stato restituito al mittente. In un quadro probatorio così claudicante acquista discriminante significazione anche la condotta mantenuta nella vicenda dal Bric che, ove avesse avuto consapevolezza della squalifica irrogatagli, certamente non sarebbe stato talmente sprovveduto da inserire platealmente il suo nominativo, quale allenatore, nelle distinte di gara consegnate all’arbitro in occasione dei tre incontri cennati in narrativa, così fornendo la prova della sua colpevolezza. E’ pertanto, evidente che difetta la prova della sussistenza del presupposto della responsabilità del deferito, e cioè che gli fosse stato ritualmente comunicato il provvedimento disciplinare. Le considerazioni che precedono impongono di dare ingresso alla richiesta dell’appellante a cui va restituita la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Bric Igor e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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