F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CGF del 17 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL SIG. RISPOLI FRANCESCO, AMMINISTRATORE U

 

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CGF del 17 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DEL SIG. RISPOLI FRANCESCO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. A) PAR. VII) E 90, COMMA 2 NOIF- NOTA N. 7990/1196PF08-09/SP/BLP DEL 5.6.2009

(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2009)

Con ricorso presentato l’8.7.2009, il signor Francesco Rispoli ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37 del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per mesi 2 per la violazione degli artt. 85 lett. a) par. VII e 90, comma 2, N.O.I.F., a seguito della mancata attestazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008. In particolare, il signor Rispoli ha richiesto la riduzione della sanzione inflitta, in ragione del “patteggiamento” proposto dalla Salernitana in relazione alla sanzione comminatale, nonché del contegno complessivo sia anteriore che posteriore alla vicenda in questione tenuto dalla società medesima.Alla seduta del 17.7.2009, è presente, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, la Procura Federale, nonché, in sostituzione del Prof. Sica, per il Sig. Rispoli, l’Avv. D’Antonio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Durante la seduta, la Procura Federale, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perché presentato fuori termine e, nel merito, chiede la conferma del provvedimento in oggetto. La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta inammissibilità del ricorso presentato dal signor Rispoli, precisa che, nonostante quanto disposto dal Com. Uff. 129/A, in base al quale i termini per l’impugnazione delle decisioni sono abbreviati per questa tipologia di giudizi, la Commissione Disciplinare Nazionale ha concesso termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per l’affidamento creatosi, il difensore del signor Rispoli ha supposto che si applicassero tali termini. Ne consegue che il ricorso non può che essere considerato tempestivo e l’eccezione della procura deve essere respinta. Quanto, invece, al merito, la Corte ritiene che il patteggiamento proposto dalla società ed il successivo pagamento da parte di quest’ultima delle ritenute IRPEF non versate siano circostanze idonee a determinare un’attenuazione della sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Rispoli Francesco riduce la sanzione dell’inibizione inflitta a giorni 45. Dispone restituirsi la tassa reclamo.


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