F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 8) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – AL PRESIDENTE R

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it

8) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - AL PRESIDENTE ROBERTO BENIGNI L’INIBIZIONE PER MESI 1, E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00; - DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 46669/768PF06-07/SP/BLP DEL 17.2.2009) –

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 7.4.2009)

Con atto del 17.2.2009, n. 4669/768 pf 06-07/SP/blp, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: - Roberto Benigni, Presidente e legale rappresentante dell’Ascoli Calcio S.p.A. per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, commi 1 e 2 questi ultimi attualmente sostituiti dall’art. 10, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 3, comma 4, del Regolamento Agenti previgente e 10 del Regolamento Agenti vigente e dell’art. 8, comma 1 del Regolamento dei Direttori Sportivi, per “aver indotto il Direttore Sportivo della società De Nicola Camillo a seguire i suggerimenti dell’allora Agente del calciatori, Stefano Antonelli, in ordine alle scelte di mercato da effettuare per la società, esonerandolo, poi, di fatto dalle proprie funzioni di Direttore Sportivo in favore del predetto Antonelli e per aver conferito (verbalmente) all’Antonelli l’incarico, con contenuto e portata di carattere generale, di curare nell’interesse della Società Ascoli Calcio S.p.A. la campagna acquisti calciatori; - la società Ascoli Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 attualmente sostituito dall’art. 4 comma 1 C.G.S. per le condotte ascrivibili al suo Presidente. Celebrato il giudizio disciplinare, la Commissione adita, provvedeva ad irrogare al Benigni ed all’Ascoli Calcio le sanzioni di cui in epigrafe avverso le quali, gli stessi interponevano rituale e tempestivo appello alla Corte di Giustizia Federale. Premesso che non appare sorretta da alcun riscontro documentale l’eccezione sollevata dalla Procura Federale in merito alla tardività dell’appello spiegato dall’Ascoli Calcio e dal Presidente Roberto Benigni, di talché la stessa eccezione deve essere respinta; - rilevato che, dalla documentazione presente in atti, appare evidente che il signor Roberto Benigni, nella sua qualità di Presidente dell’Ascoli Calcio abbia attribuito compiti di collaborazione al signor Stefano Antonelli, agente di calciatori, al fine di operare nell’ambito della campagna acquisti/cessioni per conto della Società, pur non essendo lo stesso iscritto nell’albo dei direttori sportivi; - constatato che la surriferita evidenza dei fatti si manifesta, documentalmente, non solo da quanto riferito a suo tempo dal signor Camillo De Nicola (già direttore generale e direttore sportivo dell’Ascoli Calcio) all’Adise, il cui Presidente, signor Carlo Regalia, ebbe a confermare alla Procura Federale, in sede di audizione, quanto circostanziatamente nei contenuti riferito dal De Nicola, ma piuttosto dall’inconciliabile contrasto tra quanto riferito alla Procura dal signor Stefano Antonelli che, negando i fatti per come raccontati dal De Nicola negava altresì di aver incontrato a Roma l’allenatore della squadra, signor Nedo Sonetti, al fine di delineare le strategie di mercato per la sessione invernale 2006/2007 e quanto riferito dal Benigni, quando lo stesso Presidente Benigni confermava, a sua volta in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura, l’incontro romano tra lui stesso, l’Antonelli, il Sonetti nonché il nuovo direttore generale della società Felice Pulici; - preso atto che una siffatta condotta ben può integrare un esercizio di fatto delle funzioni di direttore sportivo e quindi contraria alle norme federali, per non essere il Signor Antonelli abilitato allo svolgimento di tale ruolo in quanto non iscritto nel relativo albo, di talché il comportamento ascrivibile al Presidente Benigni – come puntualmente e condivisibilmente ha precisato la Procura nell’atto di deferimento - si appalesa per come realizzato in aperto conflitto con le prescrizioni fissate nell’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. nel testo vigente all’epoca dei fatti e poi sostituito dall’art. 10, commi 1 e 2, C.G.S., che vietano ai dirigenti di società e ai tesserati di avvalersi di mediatori nello svolgimento di attività finalizzate al tesseramento, trasferimento o alla cessione di calciatori, tenuto anche conto che l’art. 7 del Regolamento Agenti vieta a costoro di assumere incarichi all’interno delle società; - rilevato altresì che non possono ritenersi fondati i mezzi di gravame dedotti nell’atto di appello spiegato dalla società e dal suo Presidente, nella parte in cui sono rivolti a contestare la correttezza di quanto osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione qui impugnata sotto il profilo dell’assenza di illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché per l’erronea ricostruzione dei fatti atteso che, per come si è sopra rammentato, il contenuto della motivazione del provvedimento gravato non poggia esclusivamente sulle “lamentele segnalategli (al Presidente dell’Adise n.d.r.) oralmente al De Nicola” (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso in appello) ovvero sulla incongrua definizione di “mandato di fatto di proprio consigliere” (così, testualmente, a pag. 8 del ricorso in appello), bensì tale contenuto è comprovato dai riscontri che in sede di istruttoria sono stati acquisiti dalla Procura federale - il cui completo operato è confermato dalla circostanza che per l’espletamento della complessa indagine si è reso necessario un approfondimento con richiesta di proroga – concentrati, in particolare, sia in quanto riferito dall’allenatore dell’epoca Sonetti, ma soprattutto da quanto rivelato dallo stesso Presidente dell’Ascoli, allorquando ebbe a dichiarare che “gli incontri, anche con l’allenatore a mio parere, sono necessari anche alla luce della situazione di classifica del momento. Era necessario che l’allenatore ascoltasse le proposte formulate dall’Antonelli e da altri procuratori, in quanto con le informazioni fornite dal procuratore sui calciatori proposti, si può armonizzare lo scopo tecnico al lato economico. Queste figure sono necessarie per la trattativa e la corretta gestione della società”, confermando in tal modo la fondatezza delle incolpazioni rivoltegli; - ritenuto, dunque, che in ragione di tutto quanto sopra si è osservato e tenuto conto della completezza della documentazione presente in atti (sia nel presente giudizio sia in quello celebratori dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, tanto che in quella sede ha reso condivisibilmente superfluo qualsivoglia ulteriore adempimento istruttorio anche di natura testimoniale), si conferma la fondatezza degli addebiti ascritti sia al Presidente Roberto Benigni che alla società Ascoli Calcio, ciascuno in ragione della posizione assunta dinanzi ai fatti contestati ed alle responsabilità attribuite, emergendo la infondatezza dei motivi di gravame dedotti, anche sotto il profilo dell’entità della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, che si stima essere congrua e correttamente indicata in mesi 1 di inibizione e l’ammenda di € 5.000,00 nei confronti del Presidente Roberto Benigni e dell’ammenda di € 7.500,00 nei confronti della società Ascoli Calcio; Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’Ascoli Calcio di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 


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