F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 8) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. BARILLA’ CARL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it
8) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. BARILLA’ CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE ART. 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 E 7, COMMA 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ILLECITO SPORTIVO SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Sezione Unite – Com. Uff. n. 109/CGF del 12.2.2009)
Il signor Carlo Barillà, ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale del 12.2.2009. In quella occasione la Corte di Giustizia Federale ebbe occasione di esaminare la complessa vicenda che aveva interessato il signor Carlo Barillà in qualità di Presidente della U.S. Sanremese a seguito della denuncia presentata alla Procura Federale con nota del 29.5.2008. La questione interessava in realtà vari soggetti ed in particolare il signor Francesco Musumeci, Direttore Sportivo della Derthona, il signor Gianluca Barabino, Presidente della Derthona e, ovviamente, il signor Carlo Barillà, Presidente della US Sanremese. Motivo della valutazione della Corte di Giustizia Federale era da individuarsi nell'esame dei seguenti ricorsi proposti avverso la delibera della Commissione Disciplinare del 27.1.2009: 1) ricorso Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. avverso la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai suoi dirigenti in relazione alla gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 – Nota 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP del 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009); 2) ricorso signor Musumeci Francesco, Direttore Sportivo della società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, comma 1 C.G.S. per aver commesso atti diretti ad alterare il risutlato della gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 - Nota 3189/1433PF/07- 08/SP/AM/BLP del 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009); 3) ricorso signor Barabino Gianluca, Presidente della società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, comma 1 C.G.S. per aver commesso atti diretti ad alterare il risultato della gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 - Nota 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP del 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009); 4) ricorso signor Barillà Carlo avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 5, commi 1 e 7, comma 7 C.G.S. in relazione alla gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 - Nota 3189/1433PF/07- 08/SP/AM/BLP del 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009). In quell'occasione, la Corte di Giustizia Federale adottò il seguente dispositivo. "Per questi motivi, la C.G.F. - Sezioni Unite - riuniti i reclami come sopra esposti dalla società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. di Tortona (Alessandria), dal signor Musumeci Francesco, dal signor Barabino Gianluca e dal signor Barillà Carlo, in parziale riforma della decisione impugnata, modifica le incolpazioni nei sensi dell'art. 1 C.G.S. e per l'effetto condanna la società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. a 10 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato in corso; condanna i Sigg.ri Musumeci Francesco, Barabino Gianluca e Barillà Carlo ad un anno di inibizione. Dispone la restituzione della tassa reclamo nei confronti della società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. del Signor Musumeci Francesco e del signor Barabino Gianluca, ed incamerarsi quella relativa alla posizione del signor Carlo Barillà". Sostiene ora il signor Carlo Barillà nel suo ricorso per revocazione, che avrebbe ricevuto la convocazione per l'udienza del 12.2.2009 solamente 2 giorni prima. Il presupposto della impugnativa è rappresentato, a dire del ricorrente, dal fatto che non gli si sarebbero stati concessi i 10 giorni liberi dalla ricezione della comunicazione dell'avviso di convocazione. Il ricorso è chiaramente inammissibile sotto diversi profili. Al di là della annotazione che la doglianza afferisce a questioni di diritto e non vicende di fatto, è assolutamente decisivo il rilievo che il signor Barillà ha comunque avuto notizia della udienza del 12.2.2009, tanto che ha presentato degli atti defensionali senza eccepire alcunché; era in sostanza il ricorrente edotto della riunione della Corte e non ha mai contestato il ritardo della comunicazione. Quindi la doglianza del ricorrente con la quale si deduce che non avrebbe potuto svolgere adeguata difesa è irrilevante. Ma soprattutto non convince, e di qui la inammissibilità ulteriore della richiesta revocazione, la considerazione che nel corso del giudizio dinanzi la Corte Federale, l'istante non ha eccepito alcunché in ordine alla questione che ora pretende sia determinante per condurre alla revocazione della decisione. Di qui appunto la inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39. C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Barillà Carlo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 8) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. BARILLA’ CARL"