F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 14) RICORSO, IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI, PROPOSTO DAL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it
14) RICORSO, IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI, PROPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: ACCARDO VITTORE, PITTALIS EZIO, GIORICO RICCARDO, DIRIGENTI DELLA POL. ALGHERO S.R.L. E LA POL. ALGHERO S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 836/200PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL’ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)
15) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: ACCARDO VITTORE, PITTALIS EZIO, GIORICO RICCARDO, DIRIGENTI DELLA POL. ALGHERO S.R.L. E LA POL. ALGHERO S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 836/200PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL’ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.19/CDN del 23.9.2009)
Con nota del 3.8.2009 la CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale che la società polisportiva Alghero non aveva adempiuto nel termine previsto dalla normativa di riferimento (cfr. Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009) agli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato. In particolare – segnalava la CO.VI.SO.C - vi sarebbe stata una irregolare posizione relativa ai contributi ENPALS per il periodo ottobre 2008 aprile 2009. La concessione della rateazione aggiungeva la CO.VI.SO.C era avvenuta da parte dell’ENPALS solo in data 8.7.2009, dopo un ulteriore versamento effettuato dai responsabili della polisportiva Alghero il 6.7.2009, e quindi fuori del termine del 30.6.2009 previsto dalla normativa sopra citata. La Procura Federale preso atto della segnalazione deferiva con atto del 5.8.2009 avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Polisportiva Alghero a titolo di responsabilità secondo l’art. 4 comma 1 C.G.S. nonché i signori Vittore Accardo, Ezio Pittalis e Riccardo Giorico per violazione dell’art. 8 comma 5, C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. b) -4) dell’allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009. Il giudizio si svolgeva secondo il rito ordinario davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, ove si costituivano gli interessati depositando altresì deduzioni difensive. In particolare gli incolpati rilevavano che il deferimento era limitato all’omesso deposito entro il termine del 30.6.2009 dell’attestazione in ordine al pagamento dei contributi ENPALS; omesso deposito in concreto mai verificatosi poiché era documentato che era stato redatto, sottoscritto e depositato dal signor Accardo Vittore e controfirmato dalla Dott.ssa Pistidda Laura istanza di ammissione contenente la dichiarazione timbrata regolarmente dalla segreteria della CO.VI.SO.C appunto il 30.6.2009. La Commissione Disciplinare nella seduta del 17.9.2009 rilevato che il capo di incolpazione era limitato al solo presunto mancato deposito dell’atto di attestazione dell’avvenuto adempimento de qua entro il termine normativamente previsto, proscioglieva dagli addebiti gli incolpati essendo emerso che in data 30.6.2009 era stata depositata la prescritta documentazione unitamente alla dichiarazione di avvenuto versamento del dovuto. In data 25.9.2009 la Procura Federale proponeva due impugnazioni dal contenuto identico - una delle quali proposta ai sensi del Com. Uff. 129/A del 28.4.2009 - chiedendo la riforma della decisione di primo grado. La Procura Federale evidenziava l’erroneità delle conclusioni del Giudice di primo grado, il quale aveva travisato il tema dell’incolpazione che non sarebbe stata limitata solo al mancato deposito della attestazione in ordine all’avvenuto pagamento di quanto dovuto. Infatti sosteneva la Procura che dal tenore dell’atto di deferimento, era palese come l’illecito contestato non fosse stato quello relativo al mancato deposito della dichiarazione, bensì quello dell’inadempimento nel termine del 30.6.2009 delle obbligazioni contributive, tant’è che per ottenere la rateazione era stato necessario un ulteriore versamento e tra l’altro come emergeva per tabulas, il provvedimento che concedeva la rateazione stessa era intervenuto ben dopo il 30.6.2009. Anche in detto giudizio di impugnazione si costituivano gli interessati e la società insistendo per la reiezione del ricorso, a loro dire ampliativo del thema decidendum, poiché la contestazione originaria era limitata al solo mancato deposito dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dei contributi ENPALS e solo con l’impugnazione venivano contestati fatti nuovi – mancato pagamento dei contributi e mancata presentazione nei termini del provvedimento di rateazione - su cui pertanto non si era potuto esercitare un pieno diritto di difesa. Preliminarmente data la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi gli stessi debbono essere riuniti. Tutto ciò premesso osserva la Corte come l’impugnazione della Procura con riferimento al ricorso trattato con procedura ex Com. Uff. 129/A del 28.4.2009 deve essere dichiarato inammissibile non avendo la Commissione Disciplinare Nazionale trattato il deferimento con la procedura di urgenza e dovendosi così applicare la procedura ordinaria. Di contro l’altro ricorso proposto dalla Procura appare fondato. Risulta, infatti, solo leggendo il secondo capoverso del deferimento in data 5.8.2009, che l’incolpazione – con un rinvio ricettizio alla segnalazione trasmessa dalla CO.VI.SO.C con nota del 3.8.2009 - poneva espressamente in rilievo che la contestazione era anche e vieppiù relativa ad una integrazione contributiva successiva al termine del 30.6.2009; così essendo smentito l’assunto che la contestazione sarebbe stata limitata al solo mancato deposito dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dei contributi. E’ chiaro infatti il riferimento della Procura Federale al sostanziale inadempimento nei termini ed è chiaro il richiamo alla rateazione ottenuta successivamente al termine prescritto. In detto contesto quindi il tema dell’incolpazione era compiutamente articolato, assolutamente specifico e del tutto evidente, anche, lo si ribadisce, con un richiamo specifico alla segnalazione della CO.VI.SO.C la quale costituiva l’antecedente logico-giuridico ed il presupposto da cui ha preso le mosse l’incolpazione stessa. La decisione di primo grado pertanto sul punto deve essere riformata con l’applicazione delle sanzioni richieste in sede di deferimento limitatamente a carico del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione del 30.6.2009, signor Vittore Accardo, ed alla società Alghero; essendo estranei il Pittalis Ezio ed il Giorgio Riccardo i quali non hanno partecipato all’illecito e non hanno sottoscritto alcun atto; non potendo essere coinvolti solo in relazione alla loro qualifica di legali rappresentanti della società stessa essendo necessario ai sensi del comma 10 dell’art. 8 C.G.S. una loro fattiva partecipazione che nella specie è mancata e non essendo stato poi deferito il soggetto che ebbe a controfirmare la dichiarazione medesima (Laura Pistidda). Per questi motivi la C.G.F.: - dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali come sopra proposto dal Procuratore Federale; - accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, infligge al Sig. Accardo Vittore la sanzione della inibizione per mesi 6 ed alla società Pol. Alghero S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Conferma nel resto.
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