F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it 9) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it

9) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 857/198PF09/10/SP/BLP DEL 6.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 CGS, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO IV, PUNTO 1 DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 ASCRITTA AL SIG. BARBA VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

10) RICORSO DEL SIG. BARBA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 857/198PF09-10/SP/BLP DEL 6.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO IV, PUNTO 1 DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

Con distinti reclami ritualmente proposti la società Gallipoli Calcio ed il signor Barba Vincenzo hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 19 del 23.9.2009) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, sono state inflitte le seguenti sanzioni:

a) al signor Barba Vincenzo – A.U. e Legale Rappresentante della società, l'inibizione per mesi 6 per violazione dell'art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo IV, 1, dell'Allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009, ai fini della ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non avere depositato presso la Lega competente, entro il termine del 26.6.2009, l'attestazione in ordine all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, fino a Marzo 2009 compreso;

b) alla società, un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante pro-tempore.

Con i motivi scritti,

1) la reclamante Società ha eccepito che:

- il calciatore Vetrugno Daniele non era più un suo tesserato a decorrere dal 30.6.2006;

- il debito de quo aveva origine da un Lodo Arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato con Com. Uff. n. 26 del 29.5.2009, inviato alla società con racc. A.R. pervenuta l’1.6.2009, mentre le motivazioni erano state trasmesse con racc. A.R. 14.7.2009 pervenuta il 17 successivo;

- la natura del debito non era riferibile a titolo di emolumenti, bensì a rimborso di spese mediche resesi necessarie in dipendenza di un infortunio di gioco subito dal calciatore nella Stagione Sportiva 2003/2004;

- l'asserito inadempimento, da essa puntualmente contestato, avrebbe, al più, potuto essere riconducibile all'art. 8, comma 15, C.G.S., o in subordine al paragrafo IV, 2, dell'Allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009 che statuisce che il mancato pagamento di quanto, come nel caso di specie, statuito dal Lodo, implica l'applicazione delle sanzioni di cui alle lett. a) b) c) g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lett. a) b) c) d) f) g) h) dell'art. 19, comma 1, con fissazione, peraltro, di un termine di 30 giorni per l'adempimento;

- secondo il paragrafo IV, 2, del citato Allegato A, l'inosservanza del termine degli adempimenti del precedente punto 2, lett. a) e b), costituisce illecito disciplinare sanzionabile, su deferimento del Procuratore Federale, con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti, fermo restando che, ove l'omissione fosse persistita all'11.7.2009, termine ultimo fissato dal Com. Uff. 142/A, le società inadempienti non sarebbero state ammesse al Torneo di competenza;

- l'applicazione del paragrafo IV, 1, del citato Allegato A, doveva ritenersi del tutto inconferente atteso il termine di certificazione del pagamento degli emolumenti (rectius spese mediche) maturati al 28.3.2009, momento in cui il debito conseguente alla sanzione irrogata era inesistente;

- detto debito era divenuto esigibile a decorrere dal’1.7.2009, quindi successivamente al 26.6.2009, data fissata dal Com. Uff. 142/A per assolvere gli oneri certificativi imposti dalla F.I.G.C.

- l'adempimento del Lodo, intervenuto il 7.7.2009, era dovuto alla inerzia della Lega Italiana Calcio Professionistico delegata, con dichiarazione 24.6.2008, in maniera incondizionata ed irrevocabile al pagamento dei Lodi Arbitrali mediante l'utilizzo delle somme giacenti sul conto in essere presso di essa, come previsto con Com. Uff. n. 93/A del 5.6.2008.

2) il signor Barba Vincenzo ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni difensive della società Gallipoli.

- la società Gallipoli Calcio ha concluso chiedendo l'annullamento e/o revoca del provvedimento impugnato, mentre il signor Barba Vincenzo ha, in via preliminare, richiesto il proscioglimento ed, in subordine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché si attivi per quanto di competenza in linea con la consolidata giurisprudenza della C.G.F. relativa al ritardato pagamento dei Lodi Arbitrali. Alla seduta del 22.10.2009 così come convocata, la C.G.F. – Sezioni Unite, ha disposto, stante l'evidente connessione oggettiva, la riunione dei distinti ricorsi. Sono comparsi i difensori delle parti ricorrenti i quali hanno illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. E', inoltre, comparso un Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi poiché infondati. Ciò premesso, questa C.G.F. – Sezioni Unite, osserva quanto segue. I ricorsi sono fondati eppertanto accoglibili. Come correttamente eccepito dai difensori, a supporto della prodotta documentazione, il credito vantato dall'ex calciatore Vetrugno Daniele, per il titolo di rimborso spese mediche, non era ancora maturato alla data del mese di Marzo 2009 con la conseguenza che il mancato pagamento del relativo importo, poiché al momento non esigibile, implica la insussistenza dell'addebito disciplinare contestato. E', infatti, da rilevare che l'esito del Lodo Arbitrale, che aveva definito il contenzioso, era stato pubblicato sul Com. Uff. n. 26 del 29.5.2009 e trasmesso alla società odierna ricorrente con racc. A.R. pervenuta il 1° del mese di Giugno successivo, per cui non vi era l'obbligo di certificarlo al Marzo 2009 in quanto, al tempo, insussistente. Al di là, comunque, di questo profilo dirimente, rileva, altresì, questa C.G.F. che il titolo del credito vantato dal Vetrugno era riferibile a rimborso di spese mediche per cui, non vertendosi in tema di emolumenti, nessun obbligo aveva il legale rappresentante della società Gallipoli di depositare, presso la Lega competente e nel termine del 26.6.2009, l'attestazione prevista dall'Allegato A del Com. Uff. n. 142 del 28.5.2009. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dal Gallipoli Calcio di Gallipoli (Lecce) e dal signor Barba Vincenzo annulla le delibere impugnate. Dispone restituirsi le tasse reclamo.


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