F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E NEL CAMPIONATO DI APPARTENENZA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 1450/1315PF08-09/AM/MA DEL 28.9.2009)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

Visto il ricorso proposto dalla A.S. Casale Calcio S.r.l. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009, con la quale alla ricorrente è stata irrogata la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione e nel campionato di appartenenza; visti i motivi di reclamo; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; ritenuto che: - è fondato il primo e assorbente motivo di ricorso con cui si è dedotta la violazione, da parte della Procura Federale, dell’art. 32, comma 11, C.G.S., nel testo in vigore prima della modifica apportata con il Com. Uff. n. 147/A del 28.5.2009, ai sensi del quale “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”; - nella specie, il fatto che ha dato origine alla sanzione veniva denunciato alla Procura Federale l’11.5.2009 (Stagione Sportiva 2008/2009) e l’indagine si concludeva, con il deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, il 28.9.2009 (Stagione Sportiva 2009/2010); - il nuovo comma 11 del citato art. 32, in vigore dal 28.5.2009, prevede che “le indagini relative a fatti denunciati nel periodo: 1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale; 2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”; - la nuova normativa, la quale in mancanza di diversa disposizione non può che avere effetti per il futuro, va applicata per la prima volta ai fatti denunciati nel periodo “1 gennaio – 30 giugno” successivo alla sua entrata in vigore, e quindi a quello relativo al 2010; - comunque, anche se si volesse ritenere diversamente, la nuova normativa, data la sua irretroattività, non può applicarsi ai fatti denunciati nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2009 qualora, come nella presente fattispecie, antecedenti alla sua entrata in vigore (denuncia risalente all’11.5.2009); - dovendosi applicare l’art. 32, comma 11, C.G.S. nel testo precedente a quello attualmente in vigore, ne va ritenuta la violazione, in quanto l’indagine relativa a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva non si è conclusa prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva e non sono state concesse proroghe dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale; - in conclusione, il reclamo deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione irrogata va annullata. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria) annulla le sanzioni inflitte alla reclamante e dispone restituirsi la tassa reclamo.

 


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