F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 10 dicembre 2009 www.figc.it ORDINANZA 1) RICORSO EX ART.39 C.G.S. DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. DILIBERTO PAOLO LA SOMMA DI € 15.094,00 OLTR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 10 dicembre 2009 www.figc.it

ORDINANZA

1) RICORSO EX ART.39 C.G.S. DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. DILIBERTO PAOLO LA SOMMA DI € 15.094,00 OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL’EFFETTIVO SODDISFO

(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 1 del 10.10.2009)

La C.G.F. visto il ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S. proposto dalla società A.C.D. Rivoli avverso il provvedimento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 1 del 10.10.2009. Considerato che ai sensi dell’art. 39 C.G.S. la competenza della Corte in materia di revocazione è limitata a provvedimenti di Organi della Giustizia Sportiva Rilevato che ai sensi dell’art. 34 Statuto F.I.G.C. il sopracitato Collegio Arbitrale non è qualificabile quale Organo di Giustizia Sportiva tant’è che precedenti analoghe impugnazioni in via revocatoria sono sempre state dichiarate inammissibili da questa Corte, e questo nonostante il fatto che la Segreteria del Collegio Arbitrale abbia comunicato alle parti che il rimedio esperibile era quello di cui al citato art. 39 C.G.S. Osservato a questo proposito che la espressa mancanza di qualsivoglia rimedio avverso i provvedimenti assunti dal Collegio Arbitrale possa essere supplita o in via di rivisitazione dei precedenti ovvero in via di interpretazione estensiva della vigente normativa o come ultima alternativa suggerendo una integrazione del Codice vigente. Vista la rilevanza della questione rimette al signor Presidente della C.G.F. gli atti affinché disponga, ai sensi dell’art. 31, comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia della Corte a Sezioni Unite.


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