LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 11-12 settembre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 18) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo LANGELLA/POL.GROTTAMMARE 1899
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 11-12 settembre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
18) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo LANGELLA/POL.GROTTAMMARE 1899
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/06/2009 il sig. Paolo LANGELLA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.GROTTAMMARE un accordo economico prevedente la corresponsione forfettaria di €.142,00 giornaliere a titolo di rimborso spese relativamente alla Stagione Sportiva 2008/2009.
Maturava rimborsi non pagati per n.105 giorni ed un totale di €.14.910,00
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.GROTTAMMARE 1899 ,al pagamento in favore del sig.Paolo LANGELLA, della somma di €.14.910,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.