LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 11-12 settembre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 3) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano AMOROSO/S.S.D.CENTOBUCHI CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 11-12 settembre 2009 E Pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici

3) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano AMOROSO/S.S.D.CENTOBUCHI CALCIO S.r.l.

Con Racc.A.R. in data 30/07/2009 il sig.Stefano AMOROSO, proponeva ricorso a questa Commissione  esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CENTOBUCHI, un accordo economico prevedente il  compenso per la Stagione Sportiva 2008/09 di complessivi  €.3.600,00

Precisando di non aver ricevuto alcuna rata, richiedeva il riconoscimento della somma totale prevista  dall’accordo economico depositato.

Si rileva preliminarmente però il ricorso è stato trasmesso tramite una unica  Racc.A.R. unitamente ad un altro reclamo nei confronti della stessa Società, in violazione all’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal

Sig.Stefano AMOROSO nei confronti della Società A.S.D.CENTOBUCHI, per violazione dell’art.21bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. 

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